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Applicativo aggiunto successivamente, niente iperammortamento per il vecchio investimento

L’acquisto effettuato nel 2020 potrà accedere al credito d’imposta per gli investimenti «Industria 4.0»

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di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl nell’anno 2018 ha stipulato un contratto di leasing per l’acquisto di un carrello elevatore di ultima generazione. Costo investimento 50mila euro. Per l’anno 2018 e 2019 l’azienda ha beneficiato del super ammortamento. Nel 2020, tramite l’acquisto di un applicativo aggiunto al macchinario, il carrello elevatore è interconnesso al gestionale dell’azienda e soddisfa tutte le richieste per essere considerato un investimento 4.0. Può l’azienda beneficiare dell’iper ammortamento nell’anno 2020, con riferimento alla normativa dell’anno 2018 (anno di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione dello stesso) al netto di quanto già dedotto a titolo di super ammortamento? La circolare 4/E del 30 marzo 2017 fa riferimento ad un caso in cui tra data di effettuazione dell’investimento (entrata in funzione del bene) ed interconnessione dello stesso sia decorso un anno. Se fossero due o più anni è possibile beneficiare comunque dell’iperammortamento?
R. C. – Verona

La circolare 4/2017 citata dal lettore consente di agevolare anche i beni che vengono ammodernati o il revamping di beni già esistenti perché la ratio delle disposizioni sull’iper ammortamento è (stata) quella di voler favorire il passaggio al modello «Industria 4.0». Le disposizioni sull’iperammortamento sono però terminate al 31 dicembre 2019, salvo i casi di versamento di un acconto di almeno il 20% con ordine accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2019, nel qual caso l’acquisto può essere effettuato entro il 31 dicembre 2020.
La legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha sostituito il super e iper ammortamento con un credito d’imposta del 40% (per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro) e del 20% (per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro) per gli acquisti di beni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. La stessa legge concede un credito d’imposta pari al 15% per l’acquisto di beni immateriali compresi nell’allegato B alla legge 232/2016, nel limite massimo dei costi ammissibili fissato a 700mila euro.
Si ritiene pertanto che la modifica della normativa non consenta di iperammortizzare l’acquisto del 2020 che potrà invece essere considerato, se ha tutte le caratteristiche richieste dalla legge n. 160/2019, ai fini del credito d’imposta sopra indicato.

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