Finanza

Apre il registro per operatori professionali in criptovalute

Da lunedì 16 maggio sarà condizione di legalità. Due mesi in più per i già attivi

di Alessandro Galimberti

Il registro per gli operatori in valuta virtuale sarà attivo da lunedì 16 maggio. Istituito dal decreto Mef del 13 gennaio ’22 sulle criptovalute (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 40 del 17 febbraio) e gestito dall’Oam, il registro diventa una condizione essenziale per lo svolgimento in Italia delle attività professionali del mondo “cripto”: la mera attività di emissione in proprio di valute virtuali resta invece fuori dal perimetro del decreto se non è accompagnata dall'esercizio a titolo professionale, per conto della clientela, di uno o più servizi su utilizzo di valute o di wallet.

L’obbligo di iscrizione è immediato per i “debuttanti”, mentre chi già esercita - e ha i requisiti per farlo - ha 60 giorni di tempo ulteriori per presentare istanza. L’Oam dal canto suo ha 15 giorni per verificare i requisiti e rispondere, salvo 10 giorni supplementari di istruttoria per casi complessi.

Per l'iscrizione è necessario avere il domicilio in Italia (persone fisiche) o avere qui la sede legale e amministrativa (persone giuridiche) o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione italiana. Le regole si applicano a tutta l’attività inerente la valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, anche a quelli esteri, e anche se è svolta a distanza (online) nel territorio della Repubblica, «eventualmente ricorrendo anche a siti web e applicazioni che offrono i predetti servizi in italiano».

Alla pagina web www.organismo-am.it, è disponibile il servizio di registrazione. L’utente avrà a disposizione un’ area privata, ad accesso riservato con password dove usufruire dei servizi. Nella Sezione visibile al pubblico saranno annotati cognome e nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica, o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; codice fiscale o partita Iva, tipologia di servizio; indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali Atm, e/o l'indirizzo web. Il costo dell’iscrizione è un contributo una tantum di 8.300 euro per le persone giuridiche e di 500 euro per le persone fisiche.

Il registro, che nasce all’interno della V Direttiva Ue, risponde principalmente a finalità di antiriciclaggio, ma i dati trasmessi potranno essere messi a disposizione anche dell’amministrazione finanziaria (come le comunicazioni degli intermediari per i rapporti finanziari). L’Oam dovrà trasmettere al Mef una relazione semestrale con i dati degli operatori iscritti. Gli operatori a loro volta devono trasmettere all'Oam per via telematica tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, in particolare i dati identificativi del cliente, i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente. La trasmissione dei dati dovrà essere trimestrale e l’Oam conserverà i dati trasmessi per un periodo di dieci anni,

L'Organismo è tenuto per legge a collaborare con le autorità di vigilanza, con la Guardia di Finanza, con la Polizia valutaria e con la Direzione nazionale antimafia e Antiterrorismo.

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