Arretrati e sanzioni, legittima la notifica «diretta» dall’agente di riscossione
È legittima la notificazione della cartella di pagamento per le somme pretese dall’ente creditore a titolo di sanzione amministrativa e successive maggiorazioni (legge n. 689/81), eseguita direttamente dall’Agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 12351 del 15 giugno.
I fatti. Con cartella di pagamento, emessa da Equitalia Nord S.p.A., l’Asl Torino 1, ha irrogato, ad una donna, sanzioni amministrative e maggiorazioni da ritardo ex articolo 27, l. n. 689/81. Il Tribunale, adito da quest’ultima, ha ritenuto che, non avendo il credito natura tributaria, non era applicabile l’articolo 26, Dpr n. 602/73. L’Agente della riscossione, cioè, non avrebbe potuto procedere a notificazione c.d. diretta (e cioè mediante invio della raccomandata con ricevuta di ritorno), ma, per evitare un’ipotesi di radicale inesistenza dell’atto, avrebbe dovuto eseguire la notificazione nelle forme previste per gli atti giudiziari. L’Asl ed Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando anche violazione dell’articolo 26, 1 c., Dpr n. 600/73, e la Corte ha ritenuto fondato tale motivo.
La sentenza. I giudici di legittimità hanno affermato l’applicabilità dell’articolo 26, Dpr n. 602/73 sulla base del rinvio, contenuto nell’articolo 27, l. n. 689/81, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette e cioè alla riscossione mediante ruoli, disciplinata dall’articolo 26, Dpr n. 602/73, successive modificazioni. Quest’ultima disposizione, cioè, si applica, sia per le modalità di notificazione, sia per i soggetti abilitati al relativo compimento, anche alle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative. Nel caso in esame, la Corte ha dato atto che la notificazione della cartella di pagamento doveva ritenersi conforme al disposto dell’articolo 26, poiché era avvenuta mediante invio di raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria, quindi a mani proprie di quest’ultima.
Di conseguenza, pur mancando nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto era stato consegnato, (adempimento non previsto da alcuna norma), e considerando non intelligibile la relativa sottoscrizione, la Cassazione ha affermato che la cartella era valida, poiché la relazione tra la persona cui era destinata e quella cui era stata consegnata al domicilio del destinatario costituiva oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria ex articolo 2700 c.c.. Né intaccava tale validità la circostanza che la notificazione fosse stata effettuata dal Concessionario. Nonostante le modifiche apportate all’articolo 26, Dpr n. 602/73 dall’articolo12, Dlgs n. 46/99, la Corte lo ha incluso tra i soggetti abilitati alla notificazione diretta della cartella di pagamento e ha ritenuto che il legislatore, pur sopprimendo nella norma originaria l’inciso «da parte dell’esattore» per l’invio della «lettera» raccomandata, non ha voluto affatto fare divieto all’Agente della riscossione di provvedere direttamente alla notificazione.
La sentenza n.12351/16 della Cassazione