Adempimenti

Arriva il nuovo modello per la denuncia annuale dei premi assicurativi

L’Agenzia aggiorna dichiarazione e istruzioni. La scadenza per l’invio telematico è fissata al 31 maggio

di Alessandro Germani

Con il provvedimento n. 113875, l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, nonché le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli.

Il modello annuale è previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961 n. 1216. Costituisce parte integrante del modello altresì la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Con riguardo agli elementi della Rca (responsabilità civile auto) i dati da comunicare sono:

1) numero di polizza;

2) codice fiscale del proprietario del veicolo;

3) indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);

4) targa del veicolo;

5) sigla della provincia;

6) aliquota d’imposta;

7) ammontare del premio;

8) ammontare dell’imposta;

9) totale premio e totale imposta riferito a ciascuna provincia.

Il modello è utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023. Va presentato all’agenzia delle Entrate con modalità telematica direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati ex articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998. Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito dell’agenzia delle Entrate o da altri siti purché abbia le stesse caratteristiche tecniche.

A livello di motivazioni il provvedimento chiarisce che nella nuova versione del modello sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

Per le imprese di assicurazione aventi sede nella UE o negli Stati See che assicurano un adeguato scambio di informazioni ed operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia ex articolo 4-bis della legge 1216/1961, come modificato dall’articolo 24 del Dgs 175/2014 (operanti quindi senza rappresentante fiscale), i dati analitici dei singoli contratti sopra elencati, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi unitamente al modello di cui al punto 1.1, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il provvedimento.

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