Controlli e liti

Arriva la procedura arbitrale per le liti fiscali in ambito Ue

Via libera del Cdm al Dlgs che attua la direttiva 2017/1852 e offre ai contribuenti un nuovo iter di risoluzione

L’Italia, con il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2017/1852 che ha avuto martedì 9 giugno l’ok definitivo del Consiglio dei ministri, si dota di un meccanismo più efficace per la risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’ambito dei paesi Ue estendendo il campo di applicazione delle procedure amichevoli.

L’innovazione più rilevante rispetto al vecchio impianto normativo, riguarda la possibilità per il contribuente di potersi avvalere di una fase arbitrale da attivarsi in caso di mancato accordo tra le autorità che garantisce tempi certi nell’interpretazione e applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il decreto si applica alle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale avviate dai contribuenti interessati attraverso la presentazione di una istanza all’agenzia delle Entrate ed alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti dal caso di doppia imposizione o di interpretazione delle Convenzioni fiscali.

Nel caso in cui: (1) entro due anni dalla presentazione dell’istanza non viene raggiunto un accordo tra le suddette amministrazioni (fase amichevole) o (2) l’istanza è stata rigettata da una sola delle due Autorità competenti degli stati membri o (3) da entrambe ma il soggetto interessato ha ricevuto una sentenza favorevole è possibile attivare una procedura di risoluzione della controversia mediante ricorso a una Commissione consultiva (fase arbitrale) che avrà il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso. Pertanto l’impianto risulta potenziato attraverso l’introduzione di un meccanismo attivabile dal contribuente.

Altra innovazione è l’estensione del campo di applicazione della procedura che non è più limitata solo alla materia dei prezzi di trasferimento e alla attribuzione di utili alle stabili organizzazioni ma è estesa a tutti i casi di doppie imposizioni. Questo ha comportato che vi sia stata una estensione anche soggettiva dei contribuenti che possono presentare l’istanza potendone usufruire anche le persone fisiche e le piccole imprese.

Al riguardo, per questo tipo di soggetti, l’articolo 3 del decreto ha previsto una procedura speciale stabilendo che l’istanza di apertura della procedura amichevole può essere presentata soltanto all’agenzia delle Entrate e sarà quest’ultima, entro due mesi dalla ricezione dell’istanza, ad inoltrarla a tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati.

Infine, è il caso di sottolineare che per evitare fasi di stallo nella risoluzione della controversia è riconosciuto il diritto al contribuente, in ogni fase della procedura, di ricorrere ai rimedi giurisdizionali (articolo 3, comma 4). Dall’altro lato però è necessario considerare che l’istanza viene rigettata se sul caso è intervenuta una sentenza di merito della commissione o vi è stata una conciliazione ex articoli 48 e 48-bis dl Dlgs 546/1992 (articolo 6, comma 2, lettera d).

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