Imposte

Arriva la voluntary per le criptoattività con sanzioni allo 0,5%

Sanatoria per chi non ha presentato il quadro RW. Affrancamento al 14% per le attività detenute al 1° gennaio 2023, ma non si potranno generare minusvalenze

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Non ci sarà la voluntary disclosure generalizzata ma ne arriva una mirata sulle criptoattività per chi non le ha dichiarate nel quadro RW. Regolamentazione della tassazione sia per le persone fisiche che per le imprese. Imposta di bollo del 2 per mille. Possibilità di rivalutazione con imposta al 14% per la determinazione di plusvalenze e minusvalenze. Sono i principali piani di azione su cui si muove la manovra per segnare uno spartiacque su un tema che finora è stato disciplinato solo dalle risposte a interpello delle Entrate.

Per chi non ha indicato nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 e redditi realizzati si potrà presentare una dichiarazione (su un modello che sarà definito dalle Entrate) attraverso quale effettuare un’emersione. A questo punto bisognerà far riferimento tra chi non ha realizzato redditi e chi li ha realizzati. Nel primo caso bisognerà versare una sanzione ridotta dello 0,5% per ogni anno sul valore delle attività non dichiarate. Per chi invece ha ottenuto dei redditi dalle cripto-attività da far emergere sarà, invece, dovuta un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenuta al termine di ogni anno o al momento del realizzo. A questa percentuale si dovrà aggiungere poi un ulteriore 0,5% per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.

Se la sanatoria è rivolta al passato, la manovra agisce anche sul dare un quadro definito al prelievo per il futuro, operando un distinguo tra le cripto detenute da persone fisiche e imprese. Nel primo caso caso sono “attratti” ai redditi diversi (articolo 67, comma 1, del Tuir) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2mila euro (secondo le prime bozze della manovra) nel periodo d'imposta. In ogni caso non rappresenta una situazione fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con le stesse caratteristiche e funzioni.

Sul fronte del reddito d’impresa, invece, viene messo nero su bianco che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. Esclusione che ha anche una ricadute sul versante Irap.

Anche sul fronte delle imposte indirette arriva la disciplina della tassazione con l’applicazione del bollo del 2 per mille.

Nel pacchetto arriva anche la possibilità di rivalutare il valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023 con un’imposta sostitutiva del 14 per cento. Il versamento della prima o unica rata dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2023 e poi in due rate successive. Attenzione, però. La scelta dell’importo da rivalutare come valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.

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