Finanza

Arrivano i codici tributo per compensare il contributo a fondo perduto per i soggetti maggiori

Pubblicati i codici per compensare nel modello F24 l’aiuto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro

Arrivano i codici tributo per usare in compensazione il contributo a fondo perduto riservato ai soggetti di maggiori dimensioni (con ricavi o compensi oltre i 10 e fino a 15 milioni di euro nel 2019, secondo anno d’imposta precedente l’entrata in vigore della norma).

Con la risoluzione 63/E del 3 novembre, le Entrate aggiungono un altro tassello applicativo al contributo che – ricordiamo – è stato introdotto con la legge di conversione del decreto legge Sostegni bis (articolo 1, comma 30-bis, del Dl 73/2021, convertito dalla legge 106). Anche questo aiuto, infatti, può essere usato in compensazione in modello F24 in alternativa alla richiesta di accredito da parte dell’Agenzia. È una chance che consente di non dover attendere l’arrivo del denaro sul conto corrente, ma che – in occasione degli altri aiuti – è stata tutto sommato poco utilizzata dai beneficiari, anche per la velocità dei tempi di accredito da parte delle Entrate. In questo frangente la compensazione potrebbe riscuotere maggiore appeal, alla luce delle scadenze di versamento ravvicinate, in particolare l’appuntamento mensile del 16 novembre e il secondo acconto del 30 novembre.

I nuovi codici tributo sono tre, differenziati in base alle tre versioni che può assumere questo contributo (regolate dalle lettere a, b e c del comma 30-bis citato):

● «6948» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021»;

● «6949» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021»;

● «6950» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021».

Anche in questo caso, l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall'area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, al link «Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili».

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