Adempimenti

Art bonus e detrazioni per gestire il museo comunale

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Le fondazioni che si occupano di arte e cultura possono beneficiare di art bonus e detrazioni per le erogazioni liberali ricevute, secondo quanto affermato dalle Entrate nella risposta 465 pubblicata ieri.

In virtù di un diritto reale d’uso, la fondazione gestisce un museo di arte contemporanea di proprietà comunale, la cui superficie è in parte occupata da una collezione permanente e in parte da esposizioni temporanee, per allestire le quali la fondazione effettua opere interne. Per lo svolgimento delle sue attività la fondazione riceve numerose erogazioni liberali e, pertanto, chiede di sapere se queste ultime possano fruire:

della detrazione contenuta nell’articolo 15, comma 1, lettera h, del Tuir (in relazione alle attività di studio, ricerca e documentazione svolta con riguardo alla propria biblioteca pubblica di arte contemporanea, nonché in relazione alle diverse mostre organizzate nel museo);

del credito d’imposta (art bonus), previsto dall’articolo 1 del Dl 83/2014, per le erogazioni disposte a proprio favore quale soggetto che gestisce un luogo della cultura pubblico.

La risposta dell’amministrazione è positiva su entrambi i quesiti. La detrazione è condizionata al rispetto di un preciso iter disciplinato con decreto del ministro per i Beni culturali del 3 ottobre 2002 (e circolare ministeriale 222/2012), che richiede:

presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente, da parte dell’ente beneficiario, di una convenzione stipulata con il soggetto donante, unitamente al preventivo di spesa per il progetto/evento finanziato con indicazione delle fonti di finanziamento (tra cui rientrano anche le liberalità) e dei tempi di attuazione dell'iniziativa;

autorizzazione a intraprendere l’iniziativa culturale da parte della Soprintendenza (che attesta il valore culturale dell’evento);

indicazione, nella causale del bonifico dell’erogazione, della finalità o attività autorizzata per la quale la somma è stata elargita.

Rispettate queste modalità, afferma l’Agenzia, la fondazione possiede i requisiti per fruire di erogazioni liberali agevolate.

Conclusioni analoghe anche per l’art bonus. Il requisito della “appartenenza pubblica” risulterebbe soddisfatto, nel caso specifico, dalla gestione di un patrimonio culturale pubblico conferito in uso alla fondazione (risoluzione 136/E del 2017). Pertanto, le erogazioni a sostegno delle attività svolte in relazione ai beni pubblici beneficiano del credito di imposta pari al 65% della somma erogata.

Accanto a queste agevolazioni si inseriscono quelle introdotte dal Dlgs 117/2017 (articolo 83) per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore. Qualora, in futuro, la fondazione decida di iscriversi al Registro unico, la detrazione aumenterebbe (dal 22% al 30%) e riguarderebbe anche le erogazioni in natura. Inoltre, non sarebbe necessario seguire la procedura descritta in precedenza, rilevando solo l’attività istituzionale svolta.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 465/2019

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