Adempimenti

Ascensori e montacarichi trainati

Per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022, in presenza di un intervento ecobonus trainante, questi lavori guadagnano il 110%

di Giorgio Gavelli

Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di ascensori e montacarichi, diventano lavori trainati, se il proprietario dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente o il condominio realizzano uno degli interventi trainanti dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Questa estensione ha un forte valore sociale, anche se la collocazione della disposizione lascia perplessità.

Il richiamo alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16-bis Tuir viene inserito nell’ambito del comma 2 dell’articolo 119, ossia tra gli interventi di efficienza energetica trainati, per i quali vale il miglioramento a livello complessivo di due classi energetiche, vincolo che, in questo caso, non ha alcun significato. La collocazione della norma comporta che, ingiustificatamente, l’intervento edilizio a favore dei soggetti portatori di handicap e delle persone anziane non viene trainato dagli interventi meritevoli del sismabonus; d’altro canto, però, per gli immobili vincolati o in cui gli interventi trainanti sono vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, la possibilità di applicare il 110% anche effettuando i soli lavori trainati si estende a questi lavori.

La lettera e) del comma 1 dell’articolo 16-bis Tuir prevede la detrazione del 50% sino a 96mila per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche - aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (compreso l’elevatore esterno all’abitazione) - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022, in presenza di un intervento ecobonus trainante, questi lavori guadagnano, quindi, il 110% anche laddove effettuati, per espressa previsione del comma 66 della legge di Bilancio, in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il periodo agevolato potrà estendersi sino al 31 dicembre 2022 se i lavori realizzati ai condomini o agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, rappresentino, alla predetta data del 30 giugno 2022, almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per le spese (si ritiene nel limite complessivo di 96mila euro, ma una conferma sarebbe opportuna) sostenute nel 2022, la ripartizione della detrazione (ove non si sia optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura) avverrà in quattro anni.

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