Adempimenti

Assegnazioni multiple con base imponibile unica

di Paolo Meneghetti e Gian Paolo Ranocchi

È arrivata la fase finale delle operazioni di assegnazione o cessione dei beni o di trasformazione agevolata eseguite entro il 30 settembre 2016. L’operazione, infatti, deve ritenersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi del valore dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva, come ha chiarito la circolare 26/E/2016 (paragrafo 5).

Come accade spesso eseguendo operazioni complesse e articolate come queste, le difficoltà maggiori non sono rappresentate dalla compilazione del modello reddituale (quadro RQ): tuttavia, anche questa fase non deve essere sottovalutata e alcune questioni vanno risolte.

Il periodo finito nel 2016

Una vicenda risolta è rappresentata dalla necessità di usare il modello Unico 2016 quando l’operazione agevolata è avvenuta nel periodo d’imposta che è terminato prima del 31 dicembre 2016, a seguito di vari eventi, come, ad esempio, la messa in liquidazione della società.

IL GRAFICO: Leggi gli esempi di compilazione

Su questo punto, si ponevano essenzialmente due problemi:

• per le società di persone è impossibile compilare il prospetto dell’RQ poiché esso non esiste nel modello 2016;

• per le società di capitali, il quadro RQ in Unico 2016 presenta solo la possibilità di indicare il valore positivo rappresentato dalla base imponibile per il versamento dell’imposta sostitutiva, ma questa eventualità non sempre si presenta, essendo possibile eseguire l’operazione anche con base imponibile negativa.

Su quest’ultimo punto, la risoluzione 54/E del 2 maggio 2017 ribadisce che, se il modello Unico non rende possibile la compilazione di alcuni dati (poiché presenti nel modello successivo) questi dovranno essere forniti solo su richiesta dell’agenzia delle Entrate e la mancata compilazione non è causa di non perfezionamento dell’operazione agevolata.

Per ritenere perfezionata l’operazione, in particolare, è necessario dimostrare il comportamento concludente che consiste nel presentare i requisiti previsti per legge, e nell’aver versato, in modo tempestivo, l’imposta sostitutiva.

In quest’ultimo caso, si deve quindi ritenere che il tempestivo versamento dell’imposta sostitutiva sia un elemento essenziale per il perfezionamento dell’operazione, a differenza di quanto afferma la stessa circolare 26/E/2016, secondo cui nei casi di possibile compilazione del modello dichiarativo l’omesso versamento non è rilevante ai fini del perfezionamento.

Passaggio a società semplice

Un’altra situazione risolta è quella della trasformazione in società semplice da parte di una società di persone.

Gli aspetti dichiarativi di questa operazione sono stati esaminati dall’interpello 901-533/2016 della Dre Piemonte: si afferma che l’ipotesi di trasformazione tra società di persone (ancorché la trasformanda svolga attività di impresa e la trasformata non la svolga) determina l’obbligo di interrompere il periodo d’imposta (cui consegue l’obbligo di una specifica e autonoma dichiarazione dei redditi) solo nel caso in cui si passi da società di persone a società di capitali o viceversa.

Diversamente, nella trasformazione da società di persone a società semplice, dovrà essere compilato un unico modello dichiarativo (Redditi 2017) nel quale si dovrà inserire un quadro RG o RF per il periodo svolto come società commerciale, un quadro RB per l’ultima parte del periodo d’imposta nel quale ha agito la società semplice, e un quadro RQ per dare conto della base imponibile della imposta sostitutiva.

Più operazioni di cessione

È possibile che siano state eseguite più operazioni di cessione o di assegnazione dalla stessa società. In questo caso, bisogna concentrare nel rigo RQ 82 i dati di tutti gli immobili per determinare un’unica base imponibile per imposta sostitutiva.

A questo punto emerge la problematica della possibile compensazione tra operazioni plusvalenti e minusvalenti, considerando che - nel caso dell’assegnazione - la minusvalenza rileva solo se oggetto della operazione è un bene merce. Dal punto di vista compilativo, il dato fondamentale è la colonna 3 del rigo RQ 82 (base imponibile) per cui partendo dal totale del valore normale dei beni immobili (colonna 1 rigo RQ 82) e conoscendo il dato finale (colonna 3) , si compilerà il dato intermedio (costi fiscali riconosciuti, colonna 2) per differenza.

IL FOCUS
Patrimonio netto con il nodo capienza

Un elemento fondamentale per eseguire l'assegnazione con agevolazioni fiscali è detenere un patrimonio netto il cui valore sia capiente rispetto al valore dell'immobile assegnato. Questo passaggio contenuto nella circolare 37/E/ 2016 va letto considerando che con l'assegnazione possono essere accollate delle passività che riducono il valore dell'attivo patrimoniale assegnato. Si ritiene, quindi, che questo passaggio debba tradursi nella necessità di un patrimonio netto capiente rispetto al valore dell'immobile assegnato, al netto dei debiti accollati dal socio assegnatario.

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