Adempimenti

Assegni famigliari, esclusa la ritenuta sui pignoramenti

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di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Il quadro SY è l'ultimo prospetto aggiunto, nel 2011, al modello 770 ed è finalizzato alla indicazione delle somme oggetto di pignoramento trattenute "al" e "dal" sostituto di imposta che presenta la dichiarazione.
Deriva dal nuovo sistema di gestione delle somme oggetto di pignoramento disciplinato dall'articolo 19 del Dl n. 78/2009, che prevede i seguenti nuovi obblighi da parte del terzo erogatore, avente qualifica di sostituto:
• effettuare una ritenuta del 20% sulle somme pagate attraverso pignoramenti a condizione che il reddito oggetto dell'originario credito sia assoggettabile a ritenuta alla fonte come previsto dal capo III del Dptr 600/1973 e che il creditore pignoratizio sia un soggetto Irpef;
• emettere entro l'ordinario termine (28 febbraio dell'anno successivo) una certificazione intestata al creditore pignoratizio in carta libera in cui indicare le somme pagate nell'anno e le relative ritenute effettuate nonché versate (pari al 20% e pagate nell'F24 utilizzando il codice tributo 1049);
• dichiarare nel modello semplificato 770 le somme pagate ai creditori pignoratizi a fronte dei pignoramenti nonché le eventuali ritenute effettuate.
La sezione I
La prima sezione del quadro è riservata al sostituto d'imposta che in qualità di terzo erogatore abbia effettuato pagamenti in favore del creditore pignoratizio, mediante pignoramento della somma a danno del debitore principale (ad esempio mediante trattenuta in busta paga della somma oggetto di pignoramento). La compilazione è obbligatoria solo se il sostituto sia tenuto, per altri motivi, a presentare il modello 770. Presuppone pertanto la presenza nel modello anche di altri quadri e non solo del quadro SY.
I dati
I dati da indicare sono limitati, in quanto comprendono il codice fiscale del debitore principale (dipendente pignorato, casella 1) e del creditore pignoratizio (colui che ha ricevuto i pagamenti, casella 2 ), l'importo delle somme corrisposte (casella 3) e le eventuali ritenute applicate (20% casella 4 ). La casella 5 (ritenute non operate) dovrà invece essere barrata nei casi in cui il terzo erogatore sostituto non abbia effettuato e versato la ritenuta fiscale, sebbene sia comunque tenuto a certificare l'ammontare corrisposto a mezzo pignoramento.
È il caso di quei pagamenti che si riferiscano a un reddito originario non assoggettabile a ritenuta alla fonte ai sensi del capo III del Dpr 600/1973. Ricordiamo al riguardo che il sostituto non ha l'onere di fare alcuna indagine sulla natura del reddito oggetto di pignoramento, ed è pertanto sempre obbligato a effettuare la ritenuta, salvo si tratti di pignoramenti in favore dell'esattoria o che il creditore abbia espressamente richiesto la non applicazione della ritenuta in quanto il reddito originario non era assoggettabile a ritenuta alla fonte.
Per quanto riguarda la compilazione del quadro SY in presenza di somme pignorate per assegni familiari, l'agenzia delle Entrate nella circolare 8/2011, ha precisato che nel caso in cui nell'atto di pignoramento notificato al sostituto le somme indicate non siano distinte tra quota da trattenere a titolo di assegno di mantenimento per l'ex coniuge e quota a titolo di assegno alimentare per i figli, il sostituto non deve effettuare la ritenuta del 20% ma è comunque obbligato alla compilazione del quadro nel quale dovrà barrare la casella 5 (ritenute non operate).
Se invece il sostituto, è a conoscenza dell'esatta quota spettante all'ex coniuge, non dovrà presentare il quadro SY in quanto in questo caso si applicano «le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito», e cioè per i redditi assimilati al lavoro dipendente. Per questi redditi quindi dovrà essere compilato il modello Cud e conseguentemente devono essere riportati nella "Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente e assimilati " del modello 770 .
La sezione II
Questa sezione dovrà essere compilata dal sostituto d'imposta che, in qualità di debitore principale, abbia subito pignoramenti nel 2010. Dovrà essere indicato il codice fiscale del creditore pignoratizio, le somme erogate e la loro tipologia sulla base della loro classificazione indicata nelle istruzioni.
La sezione III
L'ultima sezione è invece dedicata alle banche e alle poste per indicare la ritenuta del 10% effettuata ai sensi dell'articolo 25 del Dl n. 78/2010 ai destinatari di bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

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