Adempimenti

Assegno unico con Rdc, c’è il modello integrativo

Attiva la procedura di trasmissione all’Inps di dati assenti nelle Dsu. Invio entro il 30 giugno per ottenere i conguagli delle rate precedenti

di Mauro Pizzin

I nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) che hanno diritto all’assegno unico universale corrisposto d’ufficio, il cui importo va integrato per effetto di informazioni non note all’Inps, possono presentare lo specifico modello RdC-Com/AU, previsto dalla circolare 53/2022 del 28 aprile scorso e disponibile dal 31 maggio. Lo ha annunciato l’istituto con il messaggio 2261/2022.

Nel documento si sottolinea che i nuclei per i quali finora è avvenuto un primo pagamento dell’assegno unico da parte dell’Inps sono quelli in cui sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili e quelli composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili nei limiti del 50% dell’importo spettante. Occorrerà, invece, presentare il modello Rdc-Com AU per fruire delle maggiorazioni previste, in presenza di una serie di condizioni indicate dal Dlgs 230/2021, istitutivo dell’assegno, ed elencate dalla circolare 53. Si tratta, fra le altre, della presenza nel nucleo di un figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni che frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o un corso di laurea, oppure svolga un tirocinio o un attività lavorativa con reddito complessivo sotto gli 8mila euro annui.

Il messaggio si sofferma su alcune fattispecie particolari per cui il modello va comunque presentato, come quella di un genitore che intende vedersi riconosciuta l’intera quota di assegno e che dovrà motivare la sua richiesta selezionando una delle opzioni inserite nel documento, fra cui il decesso dell’altro genitore, il suo allontamento dal nucleo certificato da provvedimento del giudice o l’esistenza di un accordo specifico fra i due genitori.

In presenza di una delle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 230/2021, ancora, il modello andrà predisposto al compimento dei 18 anni di un figlio minorenne a carico per evitare l’interruzione d’ufficio dell’assegno dal mese successivo.

Il documento andrà, infine, presentato anche in presenza di nuclei complessi, nel caso in cui nello stesso Isee siano presenti più rapporti di filiazione rispetto a genitori diversi; per il riconoscimento della maggiorazione compensativa spettante per la presenza nel nucleo Rdc di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; per la maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo abbia percepito nel 2021 l’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.

Il modello Rdc-Com AU può essere presentato dal mese di marzo di ogni anno e fino al 28 febbraio dell’anno successivo attraverso il sito www.inps.it, accedendo al servizio «reddito di cittadinanza» e autenticandosi con Spid, Cns e Cie, oppure con l’ausilio dei patronati.

Possono presentare il modello i genitori, anche affidatari (preadottivi o temporanei), facenti parte del nucleo Rdc con figli a carico aventi diritto all’integrazione; il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione, purché la domanda di Rdc sia stata presentata da lui; il tutore del genitore avente diritto all’integrazione, purché la domanda di Rdc sia stata presentata da lui; i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione, qualora soddisfino una delle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 230/2021.

Tenuto conto della regola vigente in materia di reddito di cittadinanza, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, anche la prima erogazione dell’integrazione avverrà il mese dopo rispetto a quello in cui il modello è stato presentato. In analogia con quanto previsto più in generale dalla normativa sull’assegno unico, infine, il modello avrà efficacia retroattiva solo se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate a decorrere da marzo dello stesso anno.

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