Adempimenti

Asseverazione antisismica anche in forma semplificata

Emerge dalle risposte ai quesiti 3/2021 della commissione per il monitoraggio sull’applicazione del dm 58/2017

immagine non disponibile

di Alessandro Borgoglio

L’asseverazione antisismica necessaria per il Super Sismabonus al 110% richiede l’indicazione da parte del tecnico della classe di rischio sismico nello stato di fatto dell’immobile (ante operam) e di quella nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam). Tuttavia, esistono delle eccezioni a tale regola generale, per cui le indicazioni sulla classe di rischio possono essere omesse.

È quanto emerge dalle risposte ai quesiti 3/2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Decreto ministeriale 58/2017 istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Rischio prima e dopo i lavori

L’articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020 stabilisce, ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121 che, per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, e i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

I moduli allegati al Decreto del ministero delle Infrastrutture numero 329/2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati all’originario decreto sulla classificazione del rischio sismico - decreto Ministero infrastrutture numero 58/2017 - riportano l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam), con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione.

Demo-ricostruzione

Tuttavia, ci sono casi in cui l’attribuzione della classe di rischio ante e post operam può essere fatta in modo semplificato o addirittura omessa.

Come affermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la risposta numero 2 ai quesiti 3/2021, una deroga alla compilazione dei moduli dell’asseverazione relativi alla classe di rischio sismico ante e post operam si verifica, tra l’altro, nel caso di taluni specifici interventi confortativi su edifici con struttura in cemento armato e costituita da telai nelle due direzioni, a condizione che tali interventi assicurino comunque la riduzione di una classe sismica.

Stesso esonero compilativo sussiste, poi, quando gli interventi strutturali progettati non consentono alcuna riduzione di classe di rischio sismico.

Infine, nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto della normativa riguardante le costruzioni antisismiche.

Quindi, si considera conseguita la riduzione di due classi di rischio e non è perciò necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della classe di rischio ex ante.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©