Imposte

Asseverazione e visto di conformità per i bonus minori, detrazione da ammettere anche per il 2021

Il chiarimento della legge di Bilancio 2022 non avere portata solo dal 1° gennaio

di Lorenzo Pegorin

L’articolo 119, comma 15, del decreto Rilancio, come modificato dalla manovra 2022 (legge 234/2021), afferma che sono detraibili anche per i bonus “minori” le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni previste dalla legge, nonché del visto di conformità. La detrazione avviene all’aliquota propria della detrazione prevista per l’intervento.

Se è pacifico che tali oneri sono detraibili per le spese pagate a partire dal 1° gennaio 2022, qualche dubbio fra gli addetti ai lavori è sorto per i costi sostenuti l’anno scorso dai contribuenti per visti e asseverazioni. In particolar modo, ci riferiamo all’arco temporale che va dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, in relazione al quale il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) ha introdotto l’obbligo dell’asseverazione e del visto anche per i bonus ordinari diversi dal 110%, in caso di cessione e sconto in fattura. Il decreto legge è stato abrogato dalla legge di Bilancio ed è stato trasfuso nel corpo della stessa manovra, facendo salvi i rapporti e gli atti sorti durante il periodo della sua vigenza.

Le ragioni per la detraibilità 2021

Se da un lato non c’è dubbio che la legge di Bilancio sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, dall’altro lato ci pare ragionevole propendere per una detraibilità senza distinzioni di tempo.

Buona parte dell’incertezza sul punto derivava dal fatto che in tema di superbonus è stata espressamente enunciata la detraibilità della spesa per il visto.

In primo luogo va detto che, anche prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, non vi era alcuna norma di legge che vietava espressamente la detrazione di tali spese. Anzi, il costo delle asseverazioni tecniche per l’ecobonus ordinario è sempre stato ritenuto detraibile. Tant’è che lo stesso Mef all’interrogazione parlamentare (numero 5-07234) dello scorso 12 dicembre interpellato sulla deducibilità di tali spese, testualmente così rispondeva: «In relazione al secondo quesito concernente l’eventuale detraibilità del costo sostenuto per il visto di conformità anche per i bonus diversi dal Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle entrate evidenzia l’opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti, che tengano anche conto del complessivo quadro normativo di riferimento che maturerà a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2022».

Va ricordato, poi, che la stessa scheda di lettura di lettura che accompagna la legge 234/2021, con riferimento al comma 29 dell’articolo 1, così si esprime: «Nella medesima sede è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento».

Il contesto è quello legato al recepimento delle novità introdotte dal Dl 157/2021, che vengono trasfuse in legge di Bilancio 2022. L’espressione «è stato chiarito» pare dunque esprimere quali fossero le intenzioni dello stesso legislatore, che va così nella direzione di “chiarire” e non certo di “innovare” con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Le comunicazioni di inizio 2022

È un fatto che oggi molti operatori stanno comunicando le opzioni per cessione e sconto in fattura e manca un’interpretazione ufficiale delle Entrate che renda inoppugnabile la detraibilità di queste spese sostenute nel 2021. Tuttavia, l’iter ricognitivo sopra riepilogato valorizza un’interpretazione che va tutta nel senso della detraibilità anche per il 2021. Il tutto senza scomodare i “massimi principi” giuridici di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva che – stante lo scenario delineato – impongono senza dubbio di non discriminare una stessa fattispecie a distanza effettivamente di qualche giorno di tempo (si pensi a chi ha fatto vistare all’inizio di quest’anno spese sostenute a dicembre 2021 rispetto a chi si è affrettato a farle vistare l’anno scorso). Anche perché il principio è quello di agevolare spese strettamente legate agli interventi e non generiche remunerazioni di attività consulenziali di carattere fiscale, o prestazioni professionali imposte dalla legge e inequivocabilmente riferibili alla realizzazione degli interventi agevolati, che anche senza una norma di legge ad hoc dovrebbero essere comunque detraibili.

Chi volesse attendere indicazioni ufficiali, potrebbe tardare la comunicazione alle Entrate, confidando nella scadenza del 16 marzo. Ma è evidente che si tratta di un rimedio parziale, perché molti contribuenti hanno l’esigenza di monetizzare rapidamente le agevolazioni.

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