Imposte

Asseverazioni e 110%, tre modelli di polizza per i professionisti

I  chiarimenti di Ania sulle modifiche introdotte dal decreto Antifrodi: resterà possibile sottoscrivere sia contratti “single project” che a consumo

di Giuseppe Latour

Le polizze a disposizione dei professionisti che firmano attestazioni e asseverazioni legate ai bonus casa saranno tre: la “single project” dedicata allo specifico cantiere, l’assicurazione “a consumo” sottoscritta per l’attività di asseverazione e la polizza Rc professionale, purché rispetti tutti i paletti indicati dalla legge.

A poco più di un mese dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi (Dl 13/2022, poi confluito nella legge di conversione del decreto Sostegni ter) Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, fornisce i primi chiarimenti sulla norma (l’articolo 2, comma 2) che, a partire dal 26 febbraio, ha ritoccato le regole in materia di assicurazioni dei professionisti legate ai bonus casa. Chiarimenti che fanno ordine e superano in maniera definitiva molti dubbi circolati nel corso dell’ultimo mese (si veda anche «Il Sole 24 Ore»dell’11 marzo).

Il primo riguarda il destino delle polizze sottoscritte prima del 26 febbraio: «Il Dl 13/2022 entrato in vigore il 26 febbraio - spiegano da Ania - non incide sulla vigenza delle polizze emesse in base alle previsioni della precedente versione del decreto Rilancio che continuano pertanto a essere pienamente valide e non necessitano di aggiornamenti». Insomma, i contratti già firmati a quella data sono salvi.

C’è, poi, il problema delle polizze che è possibile firmare in base alle nuove regole. Il Dl Antifr0di, cioè, lascia spazio solo alle polizze “single project”, una per ogni cantiere, o ammette anche la sottoscrizione di contratti differenti? Da Ania spiegano che il decreto modifica unicamente il passaggio del Dl Rilancio dedicato alle “single project” e che, quindi, i professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni, a seguito dell’entrata in vigore del Dl 13/2022, avranno la possibilità di scegliere tra tre opzioni di polizza a copertura dell’obbligo previsto dal decreto 34/2020.

C’è la polizza di assicurazione della responsabilità civile, - dicono dall’associazione - «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata». È la “single project”, quindi una polizza differente per ogni cantiere.

Poi, c’è la polizza Rc professionale base a copertura delle attività del professionista. In questo caso - dicono ancora dall’Ania - è necessario che la polizza «non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni».

Infine, resta l’alternativa della polizza “a consumo”, una polizza - dicono dall’Ania - «dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile». Quindi, nessuna delle alternative disponibili prima del 26 febbraio è stata eliminata dal decreto Frodi.

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