Assicurazioni «key-man» escluse dalla deducibilità
È la diretta causalità con l’attività aziendale che determina la deducibilità dei premi assicurativi nel reddito d’impresa di una società industriale. Risultano infatti deducibili i premi per polizze di responsabilità civile stipulate a favore di amministratori, sindaci e dirigenti in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali della società causate da richieste di risarcimento avanzate da terzi per comportamenti loro imputabili. Ma anche i premi per polizze infortuni e rimborso spese mediche sono deducibili, previo assoggettamento a tassazione quali fringe benefit, in quanto sono strettamente collegate al rapporto di lavoro e/o alla funzione. Sono per contro indeducibili i premi per polizze vita (key-man) per il caso morte dell’amministratore, che non sono mai inerenti all’attività d’impresa non essendoci alcun rapporto di causalità diretta tra l’evento morte e l’attività d’impresa. Così la sentenza della Ctr Lombardia 615/01/2018 (presidente Chindemi, relatore Missaglia).
Il contenzioso
L’amministrazione contesta per il 2009 ad una Spa industriale costi assicurativi dedotti per oltre 164mila euro per violazione del principio dell’inerenza. La pensa diversamente la società che ricorre in Ctp sostenendo che:
le polizze di responsabilità civile per amministratori, sindaci e dirigenti coprono la società per perdite patrimoniali determinate dalla loro condotta;
le polizze infortuni per dirigenti e consulenti e le polizze di rimborso spese mediche per amministratori e dirigenti sono correlate al lavoro da questi prestato;
le polizze vita (key-man) assicurano il rischio vita dell’amministratore e sono deducibili perché la stessa società è la beneficiaria dell’indennizzo.
L’amministrazione resiste sostenendo che per tutte le polizze non sono stati documentati in modo esaustivo i rischi oggetto della copertura assicurativa mentre per le polizze vita (key-man) non conta che l’indennizzo venga erogato alla società. La Ctp rigetta integralmente il ricorso introduttivo e la vicenda approda in Ctr, che ammette la deducibilità per le prime due categorie di premi.
I premi inerenti
I premi per polizze di responsabilità civile a favore di amministratori, sindaci e dirigenti, se proporzionati al volume d’affari, sono inerenti all’attività d’impresa in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali per risarcimenti richiesti da terzi per comportamenti posti in essere da dipendenti o organi sociali in ragione del loro ufficio, a tutela dell’eventuale responsabilità indiretta della società.
I premi per polizze infortuni di dirigenti e consulenti e rimborso spese mediche a favore di amministratori e dirigenti sono inerenti, previo assoggettamento a tassazione in capo a costoro quali fringe benefit, in quanto strettamente collegate al rapporto di lavoro ed alla funzione di amministratore che intendono agevolare.
I premi indeducibili
I premi per polizze vita (key-man) sottoscritte per l’evento morte dell’uomo chiave della società non sono inerenti all’attività d’impresa in quanto non vi è alcun rapporto diretto tra l’evento morte dell’amministratore e l’attività d’impresa e tali costi possono al più essere imputati nelle immobilizzazioni finanziarie.
Ctr Lombardia, sentenza 615/01/2018