Adempimenti

Assicurazioni, monitoraggio fiscale per la compagnia estera

La risposta a interpello 463: una compagnia estera operante in Italia in libera prestazione di servizi (Lps) è tenuta all’obbligo già dal 2017 e in caso contrario è sanzionata

di Alessandro Germani

Una compagnia estera operante in Italia in libera prestazione di servizi (Lps) è tenuta agli adempimenti di monitoraggio fiscale già dal 2017 e in caso contrario è sanzionata. È questa la risposta a interpello 463/2022 delle Entrate.

La norma del monitoraggio fiscale è contenuta nell’articolo 1 del Dl 167/90. La normativa dell’antiriciclaggio è invece contenuta nei decreti legislativi 90/17 (articolo 1) e 125/19, che hanno modificato l’originario Dlgs 231/07, richiamato anche dalla norma sul monitoraggio fiscale. Di fatto, a seguito delle modifiche tanto ai fini del monitoraggio quanto dell’antiriciclaggio rientrano anche i soggetti esteri stabiliti senza succursale, come le assicurazioni che operano in Italia in Lps. Ai fini dell’antiriciclaggio l’Ivass, con provvedimento 211/2021, ha modificato il regolamento 44/19. Tuttavia, secondo le Entrate, la disciplina del monitoraggio, di natura fiscale, è differente da quella dell’antiriciclaggio. Motivo per cui ai fini del monitoraggio fiscale sono chiaramente tenute anche le compagnie estere operanti in Italia in Lps, a prescindere dal fatto che optino per l’assoggettamento a sostitutiva dei redditi di capitale corrisposti ex articolo 26-ter citato. Ciò non le esonera dagli obblighi di comunicazione ex articolo 1 del Dl 167/90, in quanto i soggetti esteri stabiliti in Italia senza succursale sono comunque soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale in base alle modifiche in vigore dal 4 luglio 2017. Come corollario di ciò non è neppure invocabile la disapplicazione delle sanzioni per condizioni di obiettiva incertezza della norma.

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