Adempimenti

Assimilazione alla vendita esclusa con l’annotazione in un apposito registro

Fuori dalla regola generale gli invii di beni oggetto di perizie o lavorazione

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di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Con il Dm 21 giugno 2021 trovano una base legislativa anche operazioni precedentemente non regolate. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto, per esempio, è stabilito che, come prevede l’articolo 17, Direttiva 2006/112 per i trasferimenti fra Stati membri Ue, la movimentazione di beni fra l’Italia e San Marino (e viceversa) a titolo non traslativo della proprietà è assimilata a una cessione/acquisto verso/dall’operatore estero.
Sfuggono alla norma d’assimilazione, anche qui in linea con le disposizioni comunitarie, gli invii dei beni oggetto di perizie o lavorazioni (perfezionamento o manipolazioni usuali), sempre che gli stessi siano rispediti al committente del servizio. Per le prestazioni commissionate da operatori nazionali, il comma 2 dell’articolo 1 del decreto si limita a chiedere che i beni «tornino» al committente, senza precisare il luogo della riconsegna. Nel caso di terzista nazionale e committente sammarinese, è invece precisato che, al termine della lavorazione, i beni rientrino a San Marino (comma 4). E ciò, verosimilmente perché, in caso contrario, il committente estero realizzerebbe un’operazione rilevante in Italia, consistente nell’«acquisizione» del bene ai fini di eventuali successive operazioni a esso relative. Non danno origine a una cessione assimilata neppure i trasferimenti dei beni da uno Stato all’altro ai fini di un utilizzo temporaneo per l’esecuzione di servizi.
Affinché non operi l’assimilazione a una vendita/acquisto, è necessario annotare la movimentazione dei beni in apposito registro, da tenere e conservare ai sensi dell’articolo 39, Dpr 633/72, ed è richiesto il documento di trasporto con la causale del trasferimento-
Ispirata alla normativa comunitaria è anche la regola sul momento d’effettuazione. La vendita si considera infatti eseguita «all’inizio del trasporto o della spedizione», a meno che, in caso di cedente nazionale, non sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo. In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato. Le vendite a effetti differiti o sospesi rilevano nel momento in cui si realizzano tali effetti, fermo il limite temporale di un anno dalla consegna o spedizione. È inoltre prevista la possibilità di far ricorso a schemi modellati sul «call off stock» di cui all’articolo 17 bis, direttiva 2006/112 (il decreto richiama il contratto estimatorio e simili). Sia per le vendite a effetti differiti/sospesi sia per i contratti “tipo” call off stock, occorre tenere un apposito registro delle movimentazioni ed emettere ddt con specifica causale.
Sostanzialmente allineate alle regole Ue sono anche le disposizioni sulle vendite a distanza a privati, fatta salva la soglia, più elevata (28 mila euro) rispetto a quella comunitaria (10 mila), il cui superamento comporta la tassazione a destino. Per gli acquisti da parte di enti e associazioni nazionali che non sono soggetti passivi d’imposta, la soglia per l’imposizione in Italia è fissata a 8 mila euro.

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