Assistenza tecnica solo per le liti con valore superiore a 3mila euro
L’assistenza tecnica nel processo tributario ovvero la necessità del contribuente di farsi assistere nel giudizio tributario da un difensore tecnico abilitato sussiste per le controversie di valore superiore a 3mila euro, come disposto dall’articolo 12 del Dlgs 546 del 1992.
Questa disposizione, in ambito Ptt, ha creato alcune perplessità fra gli operatori in quanto nella modalità tradizionale è possibile apporre la procura alle liti sia a margine che in calce al ricorso.
La questione viene risolta nella procedura telematica attraverso la prospettazione di due soluzioni richiamate nella circolare n. 2 del Dipartimento delle Finanze dell’11 maggio 2016:
■se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale la procura alle liti è rilasciata su un atto separato dall’atto principale, con firma autografa autenticata dal difensore, che verrà quindi scansionato dal difensore, firmato digitalmente e acquisito a sistema come documento allegato;
■se il ricorrente è provvisto di firma digitale ha la facoltà di firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore (in tal caso il file firmato digitalmente da entrambi riporterà un’estensione = a nome del file.p7m.p7m).
Tale procedura non si applica al contribuente che si difende in proprio per le controversie di valore inferiore o uguale a 3mila euro che ha la facoltà di avvalersi del deposito telematico degli atti purché sia in possesso della firma digitale e di un indirizzo di posta certificata (Pec).
È opportuno rammentare che l’indicazione dell’indirizzo Pec nell’atto introduttivo, da riportare nell’apposita schermata del Ptt durante il processo di caricamento a sistema dei dati identificativi, equivale all’elezione del domicilio digitale, valevole quale unico indirizzo per le comunicazioni e le notificazioni del processo come disposto dall’articolo 16-bis comma 4 del Dlgs 546/1992.
Sul punto sono sorti alcuni dubbi fra gli operatori qualora il contribuente sia assistito da più difensori; la questione viene risolta con l’inserimento a sistema, nell’apposita schermata, dei dati di ciascun difensore con i rispettivi indirizzo Pec e nell’ipotesi in cui non venga esplicitamente eletto domicilio per uno di essi si considererà quale domicilio eletto uno qualunque degli indirizzi Pec inseriti.
Notifica via Pec e computo del termine
Il Cad, all’articolo 48 comma 2, equipara da un punto di vista legale la posta elettronica certificata (Pec) al servizio postale per raccomandata, salvo che la legge non disponga. Nella modalità tradizionale, ai fini del rispetto dei termini processuali per la proposizione dell’impugnazione, vi è la scissione del momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni fra il mittente ed il destinatario; per il primo si considera ai fini del computo il giorno di consegna dell’atto all’agente postale per la spedizione, per il secondo il termine decorre dal giorno di effettiva ricezione. Nel Ptt è prevista, come detto in precedenza, la notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo Pec; come per le procedure di notifica e di deposito degli atti mediante il servizio postale, il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato:
■per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
■per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec.
Sul punto e per quanto detto in premessa si è generata un po’ di incertezza sull’idoneità della notifica via Pec della sentenza (articolo 38 del Dlgs 546/1992) a far decorrere il termine breve di impugnazione di 60 giorni (articolo 51 del Dlgs 546/1992). La questione, a parere dello scrivente, viene risolta con una lettura della norma primaria coordinata al Regolamento del Ptt; ovvero le comunicazioni e le notificazioni fra le parti possono avvenire in via telematica secondo quanto prescritto dal Dm 163/2013 ed i successivi decreti di attuazione (articolo 16bis comma 3 del Dlgs 546/1992). Pertanto le notifiche via Pec sono ammesse solo se la controversia è stata incardinata laddove il Ptt è attivo ed il relativo giudizio sia stato proposto con le procedure telematiche: ad esempio se il ricorso è stato depositato prima dell’attivazione del Ptt e la sentenza viene depositata in vigenza la stessa dovrà continuare ad essere notificata, per il termine breve, con le modalità tradizionali (consegna diretta, per posta o con ufficiale giudiziario), ciò anche nel rispetto del diritto alla difesa.
Il pagamento del contributo unificato
Il pagamento del contributo unificato tributario (Cut) d’iscrizione a ruolo della causa può essere effettuato nel Ptt con le stesse modalità previste per il deposito cartaceo ovvero tramite contrassegno telematico, Mod. F23 e conto corrente postale.
La procedura prevede che la parte scansioni la ricevuta cartacea del versamento, vi apponga la firma digitale e la alleghi all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati.
Solo in caso di versamento tramite contrassegno, oltre alla suddetta procedura, è necessario che la parte depositi in Commissione Tributaria l’originale dello stesso.
Si fa presente che in alcune Regioni (Toscana e Lazio) è già avviato il sistema di pagamento pagoPa, attivato dall’Agid (l’Agenzia per l’Italia Digitale), che verrà esteso a breve ad altre Regioni e che consente il pagamento
con moneta elettronica e carte di credito da un link reso disponibile dal sistema informatico al completamento della procedura di deposito.
Assistenza tecnica
Sul Portale della giustizia tributaria ( www.giustiziatributaria.gov.it ) è presente il numero verde per l’assistenza agli utenti (800 051 052) attivo dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato.
Sulla home page vi è altresì un pulsante di «Assistenza Online» che consente di visualizzare le diverse fasi del Ptt o di visualizzare alcuni video che contengono delle rappresentazioni multimediali delle diverse fasi del processo tributario.
La direttrice comunitaria
A parere di chi scrive l’informatizzazione del processo tributario, che va ancora attuata in alcune sue fasi, non dovrebbe essere vista come una rivoluzione ma piuttosto quale cambiamento di mentalità a cui l’Unione europea chiede sempre più di adeguarsi.
Un recente regolamento Ue (2015/2421 del 16/12/2016) prevede il ricorso massiccio alla tecnologia e lo svolgimento di tutto il processo mediante l’utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili in sede di giustizia digitale del paese membro e dal luglio 2017 invita gli Stati membri a consentire l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza per il processo attraverso appropriate tecnologie al fine di garantire l’equità del procedimento in Europa; nel ridisegnare il procedimento europeo prevede altresì che la fase orale di trattazione della causa, così come l’audizione dei testi dovrà essere fatta, se richiesta, preferibilmente in video conferenza.
Se l’Europa desidera questo allora non bisogna guardare al processo tributario telematico con diffidenza, come un nemico, ma piuttosto come un amico che semplifica la vita e che consentirà di avvicinarsi sempre più al modello di giustizia che l’Unione europea richiede.