Imposte

Associazioni concertistiche e corali: ok all’art bonus per le erogazioni liberali

Interpello 164: agevolazione ammessa purché gli importi corrisposti agli enti non si configurino come corrispettivi

Riconosciuto l’art bonus per le erogazioni effettuate a favore di associazioni concertistiche e corali, purché non si configurino come corrispettivi. Questo il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 164/2021 pubblicata il 9 marzo.

In particolare, il quesito sottoposto all’amministrazione finanziaria riguarda la possibilità per una Fondazione – operante nel settore della cultura scientifica, artistica e musicale – di poter fruire dell’art bonus (articolo 1, Dl 83/2014, modificato dal Dl Rilancio) a fronte di erogazioni liberali corrisposte a un’associazione che opera anch’essa nel settore della musica. Un dubbio sorto in capo all’istante in considerazione del fatto che i rapporti tra i due enti sono regolamentati da una convenzione a cui, tuttavia, non è mai stata data piena attuazione se non con riferimento alle previsioni relative all’attività concertistica.

Sul punto, l’Agenzia, per fornire una corretta risposta al quesito, si sofferma in primo luogo ad analizzare i tratti peculiari dell’agevolazione. Si tratta di una norma che pone dei limiti oggettivi e soggettivi per la sua fruizione. L’agevolazione consiste, infatti, in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa e destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nonché a sostenere i luoghi e gli istituti della cultura di appartenenza, di fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni concertistico-orchestrali (si veda la circolare 24/E del 2014).

Accanto a tale requisito è, inoltre, richiesta anche “l’appartenenza pubblica” che ricorre in presenza di alcuni elementi tipici, come ad esempio la costituzione dell’istituto per iniziativa di soggetti pubblici con una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti, o la gestione di un patrimonio pubblico.

Tuttavia, come correttamente rilevato dalla stessa agenzia delle Entrate, nel caso di specie accanto alla verifica dei requisiti previsti dalla norma è necessario comprendere se l’erogazione effettuata dalla Fondazione presenti o meno il carattere della corrispettività.

A tal proposito, a dipanare qualsiasi dubbio, interviene il parere del Mibact che dà rilievo alla circostanza che l’associazione, in quanto registrata come società concertistica e corale, rientri di per sé tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali ammesse all’art bonus.

Per di più, analizzando la convenzione tra i due enti non è possibile ravvisare alcuna controprestazione o riconoscimento di natura economica nei confronti della Fondazione, atteso che l’unica attività finanziata è quella concertistica che rispetta i requisisti di liberalità. Aspetto quest’ultimo che, anche secondo l’amministrazione finanziaria, consente di fatto alla Fondazione di potersi vedere riconosciuto del credito d’imposta in materia di art bonus a condizione, però, che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura liberale dell’erogazione stessa.

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