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Associazioni dilettantistiche in aree colpite da calamità: fondo perduto anche senza calo del fatturato

Resta irrisolto il problema per le Asd e Ssd che adottano il regime forfettari: molte istanze risultano sospese per incoerenza tra il fatturato 2020 e quello 2019

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

al contributo a fondo perduto alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) anche senza calo del fatturato, se la sede è in un territorio colpito da eventi calamitosi. Con la risposta a interpello 405/2021, continuano i chiarimenti dell’agenzia Entrate sulla portata applicativa dei contributi a fondo perduto del decreto Rilancio e confermati col Ristori e Sostegni (articolo 1 del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020).

La questione riguarda un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) che ha beneficiato del contributo stanziato dal decreto Rilancio, senza di dimostrare il requisito del calo del fatturato 2019/2020 e che ritiene di aver fruito indebitamente del successivo finanziamento. Ciò in quanto il decreto Rilancio garantiva l’ammissibilità al contributo anche a coloro che mancassero del calo del fatturato, purché rientrassero in due categorie.

Vale a dire, coloro che abbiano iniziato l’attività dal 2019 ovvero con domicilio fiscale/sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi. Il decreto Ristori non reca un’analoga eccezione e, in assenza di previsioni, arriva il chiarimento di prassi.

La risposta, in linea con la prassi che aveva confermato le previsioni del decreto Rilancio anche per quello Ristori (circolare 5/E/2021), è positiva consentendo ai beneficiari del “primo” contributo a fondo perduto di giovarsi anche del “secondo”, grazie all’erogazione avvenuta in via automatica e senza la necessità di accertare il calo del fatturato.

Resta, tuttavia, irrisolto il problema per le Asd e Ssd che adottano il regime forfettario della legge 398/1991. Molte istanze risultano sospese per incoerenza tra il fatturato 2020 e quello 2019 non considerando che tale regime prevede l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva e delle liquidazioni periodiche. La stessa Agenzia con la nota dell’aprile 2021 ha indicato solo i criteri per la determinazione dei ricavi 2019 degli Enc che operano in regime ordinario o in regime forfettario ai sensi dell’articolo 145 del Tuir.

In realtà il controllo di congruità per chi ha optato per la legge 398/91 dovrebbe essere più semplice che per ogni altra categoria, in quanto i dati necessari per la liquidazione del contributo sono già in possesso dell’ Agenzia, perché i ricavi commerciali 2019 sono indicati nel modello Redditi, mentre quelli del 2020 sono estrapolabili dalle fatture elettroniche a cui anche i soggetti in 398/91 sono obbligati per le prestazioni commerciali.

In attesa di ulteriori indicazioni dell’agenzia delle Entrate, le Asd/Ssd potranno inviare copia di Redditi 2019 e la copia delle fatture elettroniche emesse nel 2020 per dimostrare la correttezza dell’istanza.