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Associazioni, le modifiche 2020 si comunicano con il modello Eas entro il 31 marzo

Trasmissione telematica per usufruire della non imponibilità di quote e contributi associativi

di Federico Gavioli

Entro mercoledì 31 marzo 2021 gli enti non commerciali devono presentare il modello Eas. Attenzione però, il modello va presentato all’agenzia delle Entrate solamente se sono intervenute variazioni nel corso del 2020, rispetto ai dati precedentemente comunicati.

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello Eas, approvato dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento del settembre 2009.

Il modello Eas è uno strumento antielusivo necessario per acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico.

I soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione del modello, se sono avvenute variazioni nel corso del 2020:

•le associazioni di promozione sociale nei registri di cui all’articolo 7 della legge 383/2000;

•le organizzazioni di volontariato nei registri di cui all’articolo 6, legge 266/1991, che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Dm 25 maggio 1995;

•le associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro Coni;

•le associazioni con personalità giuridica nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome in base al Dpr 361/2000;

•le associazioni religiose riconosciute dal ministero svolgenti in via preminente attività di religione e di culto; i partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;

•le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel;

•l’Anci, comprese le articolazioni territoriali.

Gli esoneri

Sono invece esonerati, in ogni caso, dalla presentazione del modello Eas:

•gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;

•le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250mila euro;

•le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;

•i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

•le Onlus di cui al Dlgs 460 del 1997;

•gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Le modalità di presentazione

La presentazione del modello Eas deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei dati comunicati in precedenza. In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione «Perdita dei requisiti».

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.