Associazioni non riconosciute, modifica dello statuto anche senza intervento del notaio
La nota 10980/2020 del ministero del Lavoro: modifica con semplice scrittura privata da registrare alle Entrate anche in caso di costituzione con atto pubblico
Per le associazioni non riconosciute la modifica statutaria può avvenire senza l’intervento del notaio, anche se costituite per atto pubblico. Lo precisa il ministero del Lavoro nella nota 10980/2020, in risposta al quesito di un ente. Nel dettaglio, si chiede di sapere se gli enti non riconosciuti costituiti con atto pubblico debbano ricorrere alla medesima forma per le modifiche statutarie e, in caso positivo, se tale modalità sia obbligatoria anche in sede di adeguamento statutario al Terzo settore.
Il ministero tratta separatamente i due profili: le modalità e le maggioranze da adottare per la delibera, da un lato, e la forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) dall’altro.
Sul primo fronte, per gli enti dotati della qualifica di Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), l’articolo 101, comma 2, del Dlgs 117/2017 consente di assumere le modifiche di adeguamento alla riforma «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria». Ciò significa quorum costitutivi e deliberativi minori, formalità più snelle e tempi più veloci per le convocazioni.
Tuttavia, la semplificazione vale solo per le delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre – salvo ulteriori proroghe – e per le modifiche di mero adeguamento, ossia volte a conformarsi a disposizioni inderogabili o a derogare disposizioni derogabili. Qualora si eccedano questi limiti sarà necessario ricorrere ai normali quorum richiesti per le modifiche statutarie e alle formalità prescritte per la validità delle relative assemblee. In ogni caso, si legge nella nota, le modalità semplificate non valgono se lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie.
L’agevolazione della riforma non vale per la forma dell’atto di modifica, la quale continua a seguire le regole ordinarie. Gli le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno apportare le modifiche con atto pubblico, così come gli enti non riconosciuti per i quali la forma pubblica sia richiesta per l’assunzione di specifiche qualifiche. È il caso, ad esempio, delle associazioni non riconosciute che vogliano assumere la veste di impresa sociale, in base all’articolo 5, comma 1 del Dlgs 112/2017 (che prescrive espressamente l’atto pubblico).
In tutti gli altri casi, la modifica statutaria può essere adottata anche con semplice scrittura privata, da registrare presso l’agenzia delle Entrate. E ciò anche quando l’ente sia costituito per atto pubblico. Si applicano infatti i principi civilistici di libertà della forma degli atti (articoli 1325 e 1350 del Codice civile), valevoli ogni qual volta non sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma per la redazione e conservazione.
In ogni caso, particolare attenzione merita il contenuto dell’atto costitutivo/statuto vigente. Se, con le proprie pattuizioni, gli associati si sono vincolati preventivamente al rispetto di una specifica forma per le modifiche statutarie, la stessa dovrà essere rispettata a prescindere dalla personalità giuridica o meno dell’ente.