Imposte

Associazioni sportive dilettantistiche, la convenzione con il Comune basta per il 110%

La risposta a interpello 114 estende il perimetro dei titoli per accedere al superbonus

di Giuseppe Latour

Una convenzione con un Comune per la gestione di un palazzetto dello sport è un titolo adeguato a richiedere il superbonus, esattamente come un contratto di locazione o di comodato. La risposta a interpello 114/2021, pubblicata il 16 febbraio dall’agenzia delle Entrate, chiarisce per la prima volta le regole di ingaggio riservate alle associazioni sportive dilettantistiche in materia di accesso al 110 per cento.

L’Asd al centro del quesito alle Entrate è titolare di una convenzione per la gestione di un palazzetto, costituito da un impianto sportivo polivalente, coperto con due campi da gioco, e da una palazzina con servizi e spogliatoi e relative aree scoperte pertinenziali.

Questa convenzione con l’amministrazione locale è stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d’uso. La domanda per l’agenzia delle Entrate è se questa convenzione «sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al superbonus di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio».

In discussione c’è, in sostanza, il perimetro soggettivo di applicazione della norma. La stessa risposta a interpello ricorda che questo è definito dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio dove, alla lettera e), si prevede un’applicazione estesa, tra le altre cose, anche a tutti gli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Quindi, prima di accedere al 110%, bisogna verificare che le spese siano agganciate a un titolo idoneo, che dimostri la proprietà o la detenzione dell’immobile. Questo titolo deve essere attivo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, «se antecedente il predetto avvio». Infine, bisognerà verificare la destinazione dell’immobile a spogliatoio per lo svolgimento della propria attività.

Calando questi principi in questa situazione specifica, bisogna verificare se una convenzione sia equiparabile ad altri titoli, come un contratto di locazione o comodato. Secondo le Entrate, la risposta è positiva.

Per l’agenzia, infatti, «si può ritenere che l’allegata convenzione possa costituire titolo idoneo a consentire all’associazione istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al superbonus». Questo perché «il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione».

Quindi, in questo tipo di situazione, «previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario», è ammesso l’accesso al superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammissibili, relativi all’immobile adibito a spogliatoio.

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