Assonime: regime transitorio anche sugli utili distribuiti nel 2018 con delibere precedenti
La disciplina transitoria in materia di dividendi derivanti da partecipazioni “qualificate” trova applicazione anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017. È quanto emerge dalla circolare Assonime 11/2018 pubblicata ieri, che analizza la novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 alla disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate.
In particolare la nuova disciplina prevede che i dividendi ed i capital gain derivanti da partecipazioni qualificate siano assoggettati a tassazione con aliquota del 26 per cento, analogamente a quanto già previsto per i proventi relativi a partecipazioni non qualificate.
Il nuovo regime si applica ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019 ed ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018.
Mentre le plusvalenze ricadono nel nuovo regime impositivo a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse, per i dividendi la legge di bilancio ha previsto una speciale disciplina transitoria, finalizzata a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. A tal fine è previsto che alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e «deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continuano ad applicarsi le regole vigenti nell’esercizio di formazione degli utili stessi.
Pertanto, tali utili continueranno a scontare il regime preesistente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi, inclusione parziale nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote ordinarie Irpef e addizionali.
Stando al tenore letterale della norma, il regime previgente – generalmente più favorevole, soprattutto per gli utili più “vecchi” - dovrebbe trovare applicazione solo per le distribuzioni “deliberate” a partire dal 1° gennaio 2018, e pertanto non sarebbe applicabile in relazione agli utili pagati dal 1° gennaio 2018 ma la cui delibera è intervenuta nel 2017 o in precedenza.
Secondo Assonime, tuttavia, un’interpretazione logico-sistematica porta a ritenere che la fissazione del termine iniziale costituisca una mera “svista” del legislatore e che, pertanto, la disciplina transitoria trovi applicazione anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017. Ove così non fosse, si andrebbero infatti a penalizzare proprio quei soci maggiormente meritevoli di tutela, per i quali la distribuzione è stata operata ancor prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Da ultimo, la circolare evidenzia che la presenza della disciplina transitoria per i redditi di capitale determina una diversa data di decorrenza per la piena applicabilità del nuovo regime impositivo in relazione al regime del risparmio amministrato e gestito. Per il regime del risparmio amministrato (che riguarda esclusivamente i redditi diversi), infatti, la nuova disciplina sarà concretamente operante dal 1° gennaio 2019, mentre per il regime del risparmio gestito - riguardante sia i redditi di capitale sia i redditi diversi - dovrebbe trovare applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2023, una volta ultimato il regime transitorio dei dividendi.