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Assunzione di partecipazioni prevalente oltre il 50% degli attivi

Holding industriale e comunicazione anagrafe tributaria. Premesso che l'obbligo derivante da normativa Atad (decreto legislativo 142/2018) riguarda le holding il cui valore delle partecipazioni sia superiore al 50% dell'attivo patrimoniale. Ciò è desunto da ultimo bilancio approvato, ai fini della decorrenza iscrizione in anagrafica. Ci si chiede come comportarsi per nuova società holding industriale (futura detentrice di partecipazioni) che nasce nel 2021 con oggetto sociale misto e relativa comunicazione al registro imprese di attività principale (detenzione partecipazioni) e secondaria (gestione immobili). Bisognerà attendere la chiusura del primo bilancio 2021, per verificare la condizione? Oppure bisogna iscriversi 30 giorni dopo la costituzione pur non conoscendo la prevalenza? P.B. – Cosenza

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di Gianluca Dan

La domanda

Holding industriale e comunicazione anagrafe tributaria. Premesso che l'obbligo derivante da normativa Atad (decreto legislativo 142/2018) riguarda le holding il cui valore delle partecipazioni sia superiore al 50% dell'attivo patrimoniale. Ciò è desunto da ultimo bilancio approvato, ai fini della decorrenza iscrizione in anagrafica. Ci si chiede come comportarsi per nuova società holding industriale (futura detentrice di partecipazioni) che nasce nel 2021 con oggetto sociale misto e relativa comunicazione al registro imprese di attività principale (detenzione partecipazioni) e secondaria (gestione immobili). Bisognerà attendere la chiusura del primo bilancio 2021, per verificare la condizione? Oppure bisogna iscriversi 30 giorni dopo la costituzione pur non conoscendo la prevalenza?
P.B. – Cosenza

L'articolo 162-bis , comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, stabilisce che l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale. Pertanto, nel caso del lettore, le verifica va fatta avendo a riferimento il bilancio 2021 e si ritiene che la relativa comunicazione vada trasmessa entro trenta giorni dall'approvazione del suddetto bilancio.

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