Alla luce dell’imperativa distinzione da operarsi tra controlli formali e sostanziali dei tributi locali (dal 18 gennaio 2024, si veda l’articolo sopra), deve concludersi che l’ente locale, seppur in mancanza di “norme scritte”:

a) è tenuto a formare un “avviso di accertamento” (debitamente motivato) idoneo a diventare “esecutivo”, quale mezzo del procedimento di controllo sostanziale operato in modo “non automatizzato, né sostanzialmente automatizzato” che coincide con il caso in cui - previo schema...

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