Atti esecutivi tributari, l’impugnazione si fa al giudice ordinario
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L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Codice di procedura civile. Di conseguenza – ad eccezione dell’ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l’ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un ipotizzato credito – la competenza spetta al giudice ordinario.
A queste conclusioni...