Controlli e liti

Atti esecutivi tributari, l’impugnazione si fa al giudice ordinario

Ctr Lazio: l’impugnazione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi in base all’articolo 617 Codice di procedura civile

di Ivan Cimmarusti

L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Codice di procedura civile. Di conseguenza – ad eccezione dell’ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l’ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un ipotizzato credito – la competenza spetta al giudice ordinario.

A queste conclusioni giunge la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 2522/13/2022, che ricalca la precedente pronuncia n. 13913 del 2017 della Corte di cassazione a Sezioni riunite.

Il procedimento nasce col ricorso di un contribuente alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che ha impugnato il pignoramento di un proprio credito presso terzi dall’agenzia delle Entrate per il mancato pagamento di precedenti debiti tributari già evidenziati in altre cartelle. Con sentenza 1695 del 2019, la Ctp ha accolto il ricorso, impugnato dall’agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’Agenzia, in particolare, ha lamentato l’omessa pronuncia sull’eccezione del difetto di giurisdizione. «Come ribadito dalla Corte di cassazione in materia tributaria – si legge nel ricorso – gli atti della fase esecutiva possono essere impugnati davanti alle Commissioni tributarie nella sola ipotesi in cui il ricorrente lamenti la mancata notifica di atti presupposti, essendo altrimenti competente il giudice ordinario».

Secondo la Ctr, vi è un «difetto di giurisdizione dei giudici tributari ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, comma 1 lettera b, del Dpr n.602 del 1973, e tale eccezione non risulta esaminata dal giudice di primo grado, con un evidente difetto di omessa pronuncia».

Per questi motivi, il collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

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