Controlli e liti

Atti di irrogazione sanzioni esclusi dal rinvio dei termini

Una probabile svista nel Dl rilancio sulla proroga al 16 settembre. Si rischiano termini ad hoc per ogni atto

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Termini di impugnazione ad hoc per alcuni atti impositivi espressamente individuati. È una delle novità contenute nel Dl rilancio che, in assenza di un generalizzato rinvio delle impugnazioni, genera un intreccio di scadenze in base alla tipologia di atto. Occorre infatti considerare sia i termini di impugnazione già disciplinati dai precedenti decreti (cura Italia e liquidità), sia i nuovi in corso di approvazione.

I precedenti decreti hanno introdotto la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio per i procedimenti e le impugnazioni dinanzi (tra l’altro) alle commissioni tributarie (ricorsi, anche con reclamo, appelli, anche incidentali, costituzione in giudizio, deposito documenti, riassunzione, ecc.).

In virtù di tali previsioni occorre, in via generale, sommare ai termini ordinariamente previsti i 64 giorni di sospensione Covid. La bozza di decreto introduce ora – ma solo per i ricorsi in primo grado – un’ulteriore scadenza solo per determinati atti.

Rinviate al 16 settembre 2020 le eventuali impugnazioni dei seguenti atti a condizione che il relativo pagamento scada tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020: 1) atti di accertamento con adesione; 2) accordo conciliativo; 3) accordo di mediazione; 4) atti liquidazione a seguito di attribuzione rendita e per l’imposta di registro; 5) atti liquidazione per omessa registrazione contratti di locazione e contratti diversi; 6) atti recupero crediti di imposta indebitamente utilizzati; 7) avvisi liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento imposta di registro, successioni e donazioni e imposta sostitutiva finanziamenti.

Così, per un atto di recupero di credito indebitamente compensato notificato il 6 marzo 2020 il pagamento sarebbe scaduto, senza alcuna sospensione dopo 60 giorni (5 maggio) e quindi tra il 9 marzo e il 31 maggio: l’eventuale impugnazione è rinviata al 16 settembre 2020. Per tali atti non si dovrà considerare la sospensione di 64 giorni (da sommare ai 60 ordinari), stante il rinvio generalizzato al 16 settembre.

Attraverso un rimando non chiarissimo, si consente il versamento al 16 settembre (e l’impugnazione in Ctp) per l’acquiescenza degli accertamenti scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio. Si tratta dei casi in cui non sia stata presentata né istanza di adesione né ricorso. Gli accertamenti interessati sono quelli notificati dal 10 gennaio.

In presenza di istanza di adesione, si deve considerare la sospensione di 64 giorni (e ignorare la scadenza del 16 settembre). Si pensi a un avviso di accertamento notificato il 13 novembre 2019 con istanza di adesione presentata il 18 dicembre. Il termine di impugnazione sarà il 14 giugno 2020 (150 + 64).

Questa previsione non sembra in contrasto con l’articolo 68 del Cura Italia che aveva rinviato soltanto i pagamenti delle somme già affidate alla Riscossione ma non l’acquiescenza degli accertamenti esecutivi.

Il decreto, verosimilmente per una dimenticanza, non ha previsto gli atti di contestazione o irrogazione sanzioni tra quelli prorogati ai fini dell’impugnazione al 16 settembre, ancorché suscettibili di acquiescenza tra il 9 marzo e il 31 maggio. Occorrerà seguire quindi le regole ordinarie considerando “soltanto” la sospensione di 64 giorni. È auspicabile che vengano inclusi anche questi atti altrimenti in presenza della notifica contemporanea di un accertamento e di un atto di irrogazione sanzioni (entrambi suscettibili di acquiescenza) vi saranno due differenti termini di impugnazione.

Il rinvio al 16 settembre riguarda esclusivamente la notifica del ricorso in primo grado per gli atti sopra individuati. Ne consegue che tutti gli altri adempimenti processuali anche relativamente ad altri gradi sono esclusi.

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