Controlli e liti

Atti sospesi senza garanzie: un beneficio per pochi

La novità della riforma del processo tributario è bloccata dalle cause di disapplicazione

Arriva il bonus Isa anche nel processo tributario. L’articolo 2 dellegge 130/2022 (la riforma delle liti fiscali) estende infatti la portata del regime premiale per i soggetti che presentano le condizioni di virtuosità testimoniate da elevati punteggi di affidabilità fiscale attribuiti dall’Isa di appartenenza.

La modifica interviene sul comma 5 dell’articolo 47 del Dlgs 546/1992 che governa la cosiddetta sospensione dell’atto impugnato. La disposizione citata condiziona, ordinariamente, il beneficio della sospensione al riconoscimento – su istanza motivata del ricorrente – del periculum in mora (cioè il danno grave ed irreparabile conseguente all’esecuzione tributaria) e, al contempo, del fumus boni iuris (cioè la verosimile fondatezza della domanda).

La sospensione, peraltro, può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia sotto forma di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata, previo benestare dell’ente impositore, da un’impresa commerciale.

L’articolo 2 della legge 130/2022 disciplina in particolare proprio la prestazione di garanzia per la sospensione e dell’atto impugnato, prevedendo – e questa è la novità – che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti che abbiano ricevuto un punteggio pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.

I limiti del nuovo beneficio

Il nuovo sistema apre ad alcune considerazioni.

La prima è che per come è formulata la modifica sembra irrilevante la media sul triennio per accedere al premiale in questione, essendo necessario almeno un 9 in tutti i periodi del triennio di osservazione. Quindi un soggetto che ha due 10 e un 8 nel riscontro di affidabilità sul triennio, non sembra poter accedere al nuovo beneficio. Conclusione, questa, opinabile, dal momento che in tema di Isa, come noto, il regime premiale ordinario si può applicare, a determinate condizioni, anche valutando la media pluriennale dei punteggi del contribuente.

Il nodo della disapplicazione

La seconda considerazione è che per accedere al premiale occorre il punteggio minimo di 9 e per avere un punteggio occorre che ci sia un Isa applicabile. Molto spesso, però, in questi periodi “pandemici”, gli Isa sono disapplicati a causa dei significativi cali di fatturato presenti da un anno all’altro. L’esclusione dagli Isa, naturalmente, rende inaccessibile il regime premiale e quindi, per conseguenza, del tutto irrilevante il punteggio ottenuto.

Per tutti gli “esclusi”, in pratica, niente Isa e quindi niente premiale anche avendo riguardo a quest’ultima disposizione varata. E dato che il periodo virtuoso di osservazione, per fruire dell’esonero della garanzia nella sospensione giudiziale, è particolarmente lungo (tre anni), per molti contribuenti il nuovo beneficio temiamo che sarà per lungo tempo sostanzialmente inaccessibile.

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