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Attività agricole, bonus carburante anche per l’allevamento di animali

Sconto esteso al quarto trimestre 2022 e riconosciuto anche sugli acquisti finalizzati riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Bonus carburante per le attività agricole esteso al quarto trimestre 2022 e riconosciuto anche sugli acquisti finalizzati riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Lo prevede l’articolo 2 del Dl 144/2022, cosiddetto decreto “Aiuti ter”. Invariata la misura del beneficio che consiste in un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta, comprovata da fatture di acquisto e al netto dell’Iva.

La misura era stata prevista, per la prima volta, dall’articolo 18 del Dl 21/2022 con lo scopo di mitigare gli effetti negativi conseguenti all’aumento dei prezzi del gas e del carburante; la norma identificava come beneficiari della misura le imprese esercenti attività agricola e della pesca.

L’articolo 3-bis del Dl 50/2022 ha poi esteso la misura anche al secondo trimestre 2022, ma solo con riferimento alle imprese della pesca; l’articolo 7 del DL 115/2022 l’ha estesa anche al terzo trimestre, ma questa volta sia per le imprese della pesca che per quelle esercenti attività agricole. La previsione ora della misura per il quarto trimestre porta alcune novità.

La prima riguarda l’ambito di oggettivo di applicazione della norma; mentre per i trimestri precedenti il bonus era limitato alle spese sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nella norma del Dl Aiuti ter il legislatore prevede espressamente l’applicazione del credito anche con riferimento al carburante acquistato ed utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Come per i precedenti trimestri, il credito può essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi; mentre il credito dei trimestri precedenti deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, quello del quarto trimestre potrà essere utilizzato fino al 31 marzo 2023. Si segnala, infine, che l’articolo 2 del Dl Aiuti ter cita, per la prima volta, le imprese agromeccaniche come beneficiarie di questa misura.

In particolare, la norma dispone che l’agevolazione spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (Attività di supporto alla produzione vegetale). La formulazione “imprese esercenti attività agricola”, in luogo dell’espressione “imprese agricole” e l’assenza del riferimento all’articolo 2135 del Codice civile, hanno portato a ritenere che fossero beneficiarie di questa misura anche le imprese agromeccaniche.

Non è chiaro se questa previsione deve essere intesa come precisazione, per cui il credito spetta a queste imprese anche per il primo e per il terzo trimestre oppure se devono considersi incluse solo per il quarto trimestre. Sarebbe opportuno un chiarimento in tal senso.