Controlli e liti

Attività all’estero, molti avvisi per false anomalie

di Marco Piazza e Roberto Torre

Anche quest’anno le Entrate hanno inviato comunicazioni di anomalia (le «comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo») a contribuenti che risultano detenere attività finanziarie all’estero non indicate nella dichiarazione dei redditi. Le comunicazioni scaturiscono dall’elaborazione dei dati derivanti dallo scambio di informazioni automatico sui capitali all’estero (Facta, Common reporting standard e articolo 8 della direttiva 16/2011); non costituiscono avvio di un’attività ispettiva, ma solo l’invito a regolarizzare spontaneamente, con ravvedimento operoso, eventuali irregolarità. Molte di queste comunicazioni riguardano però posizioni regolari, in quanto riferite a soggetti che detengono investimenti all’estero per il tramite di intermediari finanziari italiani che svolgono il ruolo di sostituti d’imposta.

Assogestioni, nella circolare 30/19/C del 4 aprile, affronta la tematica dal punto di vista del risparmio gestito. Come riferisce l’associazione, alcune comunicazioni hanno riguardato residenti in Italia, titolari di quote o azioni di Oicr di diritto estero non dematerializzati sottoscritte tramite intermediari residenti in Italia a cui è stato conferito mandato con rappresentanza. Queste comunicazioni sono causate da «false anomalie» imputabili a un difetto di coordinamento fra la disciplina sullo scambio automatico (CRS/DAC2) e la normativa italiana sul monitoraggio fiscale.

La normativa CRS/DAC2 richiede agli Oicr esteri di segnalare i dati dei soggetti che risultano iscritti nel registro dei partecipanti alla propria autorità fiscale, che, a sua volta, li trasmette alle amministrazioni dei Paesi di residenza degli investitori. Pertanto, nel caso in cui le partecipazioni siano state sottoscritte da una persona fisica residente in Italia tramite un intermediario italiano che opera «in nome e per conto dell’investitore finale», l’Oicr estero trasmette le informazioni dell’intestatario delle partecipazioni alla propria Autorità fiscale, che le inoltra alle Entrate. L’Agenzia, non trovando corrispondenza in RW, rileva un’anomalia che in realtà non esiste.

Secondo Assogestioni, considerato che non è stata commessa alcuna violazione degli obblighi dichiarativi, il contribuente può limitarsi a fornire agli uffici la documentazione utile a chiarire l’anomalia segnalata.

Con riguardo alla documentazione, l’Associazione, tenuto conto della mancanza di un orientamento univoco all’interno degli uffici locali dell’amministrazione, ha contattato la direzione centrale delle Entrate per chiedere specifiche indicazioni in merito, fornendo esempi di rendiconti annuali rilasciati da gestori di Oicr esteri, di cui la direzione centrale potrà tener conto nell’ambito delle istruzioni da diramare agli uffici competenti per i controlli. Va considerato che le false anomalie per i fondi comuni possono presentarsi anche per i contribuenti che detengano all’estero affidate in amministrazione senza intestazione a fiduciarie italiane (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 dicembre 2018), dato che in questi casi le relazioni presso l’intermediario estero sono intestate direttamente al contribuente.

Resta il fatto che le false anomalie comporteranno perdite di tempo sia per i contribuenti sia per gli Uffici.

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