Attività assistenziali esenti anche per la Srl
La sentenza 30975 della Cassazione: carattere sociale anche per l’ente privato con finalità di lucro
La Srl interamente partecipata da enti pubblici può beneficiare del regime di esenzione per le attività assistenziali: secondo i principi unionali, infatti, anche l’ente privato che persegue fini di lucro, può essere riconosciuto quale ente di carattere sociale. A confermarlo è la Cassazione con la sentenza 30975/2021.
Nei confronti di una Srl esercente l’attività di assistenza sociale e gestione di casa di riposo, l’Agenzia recuperava l’Iva sulle fatture emesse in regime di esenzione. Secondo l’Ufficio, erano operazioni imponibili perché la contribuente non era un «organismo di diritto pubblico».
La società proponeva ricorso. Entrambi i giudici di merito confermavano le ragioni della contribuente annullando la pretesa. L’Agenzia ricorreva così per Cassazione. I giudici di legittimità hanno precisato che applicando la nozione di ente pubblico prevista dalla direttiva, la società non aveva i requisiti per l’esenzione. Secondo la direttiva Iva occorre l’esercizio di attività da parte di un ente pubblico e in veste di pubblica autorità.
Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la società poteva comunque beneficiare dell’esenzione in qualità di organismo con carattere sociale. La forma giuridica di Srl non è preclusiva poiché la finalità assistenziale può essere anche di enti privati che perseguono fini di lucro (corte di Giustizia C-498/03). La Ctr aveva già rilevato il «carattere sociale» prevalente, in quanto non caratterizzato dalla sistematica ricerca del profitto, concludendo quindi per la legittima applicazione del regime di esenzione.
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