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Attività fisica adattata, il credito d’imposta non si cumula con altri bonus sulle stesse spese

L’agevolazione copre i costi sostenuti nel 2022 ma la norma a cui fa riferimento per la definizione degli esercizi ammissibili entrerà in vigore solo nel 2023

In arrivo 1,5 milioni di euro per il credito d’imposta 2022 per «attività fisica adattata». Con provvedimento dell’11 ottobre (si veda il precedente articolo «Bonus per l’attività fisica adattata, istanze dal 15 febbraio al 15 marzo 2023»), l’agenzia delle Entrate ha reso note le regole per accedere all’agevolazione introdotta con la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 737, della legge 234/2022). In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha dato attuazione al decreto 5 maggio 2022 del ministero dell’Economia ove sono state individuate le modalità operative per l’accesso a questa misura agevolativa.

Le spese agevolate

Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Vale a dire quella che, in base alla riforma dello Sport, si sostanzia in programmi di esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolti sotto la supervisione di un professionista, con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone (articolo 2, comma 1, lettera e, del Dlgs 36/2021).

Il mancato coordinamento

Da notare tuttavia che quest’ultima disposizione, contenuta nel decreto 36/2021, non è ancora operativa, posto che la sua efficacia è stata differita al 1° gennaio 2023. La proroga in parola non si coordina, a ben vedere, con la novità della legge di Bilancio 2022: l’agevolazione non è stata infatti posticipata al momento in cui la disposizione della riforma dello Sport sarà operativa. Con la conseguenza che resta ferma la spettanza del credito d’imposta sulle spese sostenute quest’anno per l’Afa.

Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione, specie tenuto conto che nell’istanza da presentare ai fini dell’accesso si fa espresso riferimento – quanto all’ambito oggettivo – alla nozione all’articolo del decreto 36/2021.

Le modalità di accesso

A livello operativo, ben chiari sono invece i termini e le modalità di accesso. L’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta potrà essere inviata esclusivamente per via telematica dai contribuenti Irpef entro la finestra temporale che va dal 15 febbraio al 15 marzo 2023.

Nella domanda dovrà essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Una volta presentata l’istanza, spetterà poi all’Ufficio dell’agenzia delle Entrate rilasciare apposita ricevuta, entro 5 giorni, che ne attesti la presa in carico o lo scarto con indicazione dei motivi.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altre misure di vantaggio fiscali aventi ad oggetto le stesse spese. La somma agevolata è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.