Imposte

Attività fisica adattata, il Mef definisce le modalità per ottenere il tax credit

Pronto il decreto attuativo del ministero per il credito di imposta previsto in legge di Bilancio per il 2022. L’istanza telematica da inviare alle Entrate verrà definita con provvedimento del Direttore

di Michela Finizio

Diventa operativo il credito d’imposta ai fini Irpef sulle spese sostenute per l’attività fisica adattata, cioè programmi di esercizi fisici la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (Mmg), pediatri di libera scelta (Pls) e medici specialisti. Calibrata in ragione delle condizioni delle persone cui è destinata, l’attività fisica adattata è prevista per chi ha patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate oppure disabilità fisiche. Gli esercizi vengono eseguiti in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute».

Previsto dal comma 737 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2022 (legge 234/2020), il tax credit oggi viene attuato da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze (Dm Economia del 5 maggio 2022) che ne descrive il funzionamento e le modalità di fruizione. Sarà possibile fruirne entro il limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro stanziati per il 2022.

L’istanza telematica

A beneficiarne saranno le persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata, così come descritta all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Per vedersi riconoscere il bonus, i contribuenti dovranno inoltrare in via telematica un’apposita istanza all’agenzia delle Entrate entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Nell’istanza, la cui formulazione sarà definita dallo stesso provvedimento delle Entrate, i soggetti richiedenti dovranno indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per fruire di attività fisica adattata. A quel punto l’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate, determinerà la percentuale della spesa sostenuta riconosciuta a titolo di credito d’imposta. Tale percentuale sarà comunicata sempre con provvedimento del Direttore.

L’utilizzo e i controlli

Il credito d’imposta va ricordato che non sarà cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Infine, se l’Agenzia dovesse poi accertare che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procederà al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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