Attività marginali senza invio corrispettivi
Escluse dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi le attività marginali, con ricavi o compensi non superiori all’1% del volume di affari comprese quelle, anch’esse marginali, realizzate dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante quando diverse dalle cessioni di benzina e gasolio. A prescindere dal volume d’affari dichiarato, sono esonerate inoltre le operazioni collegate e connesse a quelle non soggette all’obbligo di certificazione e alle prestazioni di trasporto pubblico. Viene infine esteso l’esonero di certificazione anche alle prestazioni del servizio delle lampade votive nei cimiteri. Così il Dm Finanze del 24 dicembre 2019 (sulla Gazzetta del 31 dicembre 2019) che modifica il decreto del 10 maggio scorso.
Si conferma l’esclusione, sino all’approvazione di appositi decreti, di tutte le operazioni elencate all’articolo 2 del Dpr 696 del 1996, e cioè quelle già esonerate dalla certificazione con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, nonché delle prestazioni di trasporto pubblico di persone, veicoli, bagagli al seguito nonché delle operazioni effettuate a bordo di nave, aereo e treno nel corso di un trasporto internazionale. Gli esercenti, sino al rilascio di appositi e ulteriori decreti che stabiliranno le date a partire dalle quali verranno meno tali esclusioni, potranno comunque decidere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
Dal 1° gennaio è scattato per tutti gli esercenti al minuto che realizzano operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/72 l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. Una serie di operazioni è stata esclusa da questo obbligo con il Dm 10 maggio 2019, integrato da ultimo con il decreto del 24 dicembre 2019 da leggersi con il provvedimento del 30 dicembre 2019 sui distributori di carburanti (si veda il Sole 24 Ore del 31 dicembre). Le operazioni escluse risultano essere tutte quelle elencate all’articolo 2 del Dpr 696 del 1996. Queste esclusioni riguardano tra l’altro le vendite a distanza – e-commerce – e le somministrazioni in mense aziendali.
Dal 1° gennaio con l’articolo 32 del Dl 124/2019 è stata disposta l’abrogazione della lettera q) dell’articolo 2, il quale escludeva dall’obbligo di certificazione le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole e finalizzate al conseguimento della patente. Sino al 30 giugno 2020, tuttavia, tali prestazioni potranno essere certificate con il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per poi, dal 1° luglio 2020, essere obbligatoriamente documentate con scontrino elettronico.
Nuovo è l’esonero per il servizio lampade votive nei cimiteri. L’esclusione, prevista in maniera temporanea sino al 31 dicembre 2019, ricomprende ora anche le operazioni collegate e connesse a quelle non soggette all’obbligo di certificazione e a quelle di trasporto pubblico collettivo. Esonerate le attività soggette a obblighi di fatturazione effettuate tuttavia in via marginale nonché, per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, le operazioni al dettaglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio effettuate anch’esse in via marginale, vale a dire con ricavi e compensi non superiori all’1% del volume d’affari.
Ministero dell’Economia, decreto 24 dicembre 2019