Adempimenti

Attività di spettacolo esonerate dall’invio telematico dei corrispettivi

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Attività spettacolistiche esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto già oggetto di separata trasmissione alla Siae che poi li mette a disposizione dell'anagrafe tributaria: con la risposta ad interpello n. 506/E pubblicata ieri, 10 dicembre 2019, l'agenzia delle Entrate precisa infatti come la vendita di biglietti per accedere a spettacoli ed altre attività (cinema, spettacoli sportivi, esecuzioni musicali, concerti, spettacoli teatrali, mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, rassegne cinematografiche come anche diffusione radiotelevisiva anche a domicilio con accesso in forma digitale a mezzo reti cavo o satellite) è esonerata dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi nonostante non si tratti di attività espressamente escluse da tale adempimento secondo il decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Tuttavia, l'obbligo di invio dei dati dei corrispettivi permane per le attività accessorie diverse dai biglietti di ingresso, le quali ad oggi sono già documentate con scontrino o ricevuta fiscale.

La richiesta

L'istanza è stata presentata da una associazione senza scopo di lucro, produttrice ed organizzatrice di spettacoli teatrali dal vivo, interessata a conoscere se per tali attività fosse o meno soggetta all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L'istante riteneva sussistere l'esclusione in quanto tali attività non vengono rese nell'esercizio di impresa, in quanto caratterizzate da finalità diverse da quelle commerciali, motivando inoltre il proprio ragionamento sul presupposto che i relativi dati sarebbero stati potenzialmente oggetto di duplicazione in quanto già trasmessi con cadenza giornaliera o mensile alla Siae.

La risposta

L'Agenzia, disinteressandosi della commercialità o meno delle attività realizzate, sottolinea innanzitutto come il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 non ricomprende, tra gli specifici esoneri previsti dall'obbligo dei corrispettivi telematici in ragione della tipologia di attività esercitata, le attività di spettacolo e quelle connesse. Tuttavia, in base al quadro normativo di riferimento, tali attività spettacolistiche vanno comunque ritenute esonerate: questo perché l'articolo 74-quater, comma 2 del Dpr 633 del 1972 stabilisce che le prestazioni indicate nella tabella C del decreto Iva sono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Le relative specifiche tecniche sono quelle dettate dal decreto direttoriale del 13 luglio 2000 il quale individua il contenuto dei titoli di accesso ed impone agli esercenti di trasmettere alla Siae i relativi dati di vendita mediante l'emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero. Questi dati sono poi messi a disposizione dell'anagrafe tributaria a cura della stessa Siae. Proprio in ragione della separata trasmissione dei dati, imposta da un obbligo di legge, l'Agenzia ha ritenuto quindi di escludere le vendite di biglietti per attività di spettacolo dall'obbligo dei corrispettivi telematici.

Agenzia delle Entrate, risposta a in terpello 506/2019

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