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Attività transfrontaliere, oneri Iva più «leggeri» per le piccole imprese

Il Parlamento Ue ha approvato la risoluzione legislativa sul progetto di direttiva che riduce gli adempimenti

di Marina Castellaneta


Troppi gli oneri per le piccole imprese. Per cercare di andare incontro alle esigenze di questi operatori ed eliminare gli oneri in caso di attività transfrontaliere, il 15 gennaio scorso il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione legislativa sul progetto di direttiva del Consiglio, che modifica sia la 2006/112/Ce (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, sia il regolamento (Ue) 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (P9_TA(2020)0004).

Malgrado le norme già messe in campo dall’Unione europea, sulle piccole imprese continuano a gravare troppi oneri di conformità, anche perché le regole esistenti – come osservato dagli eurodeputati – «sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Iva) fondato sull’imposizione nello Stato membro di origine».

Tra le novità, il passaggio da un sistema di informazione a carico delle piccole imprese all’istituzione di un portale online, curato dalla Commissione europea, per la registrazione delle aziende “minori” che intendono avvalersi della franchigia in un altro Stato membro.

Nella proposta del Parlamento, nei casi in cui una piccola impresa si avvalga della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento è tenuto ad adottare «tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d’affari annuo nell’Unione e il volume d’affari annuo nello Stato membro», informando le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Gli Stati membri dovranno assicurare che si tratti effettivamente di piccole imprese.

Nei casi in cui, nell’anno civile successivo, il volume d’affari annuo di una piccola impresa nello Stato membro sia superiore alla soglia di esenzione di cui all’articolo 284, paragrafo 1, la stessa impresa continuerà a beneficiare della franchigia per altri due anni: a condizione che il suo volume d’affari annuo nello Stato membro durante i due anni in questione non superi di oltre il 33 % la soglia di cui all’articolo 284, paragrafo 1.