Atto annullato, no all’ottemperanza per il recupero delle somme versate
L’annullamento dell’intimazione non ha carattere condannatorio. Secondo i giudici la sentenza non ha previsto alcun obbligo in capo all’Agenzia
È inammissibile il ricorso per ottemperanza avente per oggetto la sentenza di annullamento di un atto finalizzato a ottenere la restituzione dell’eccedenza di versamento rispetto a quanto deciso. È questa l’interpretazione della Cgt Campania (presidente De Luca, relatore Maddaloni) espressa con la sentenza n. 2384/12/2025 depositata lo scorso 20 marzo, che non sembra in linea con la previsione normativa contenuta nell’articolo 68, comma 2 del Dlgs 546/92.
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