Controlli e liti

Atto decisivo ignorato durante l’adesione: spese di lite rimborsate

di Marco Ligrani

Dev’essere condannato a rimborsare le spese del giudizio l’ufficio che - durante l’adesione - abbia erroneamente ritenuto irrilevante un documento esibito dal contribuente, sul quale sia stato poi fondato l’accoglimento del ricorso. Per questa ragione la Ctr Puglia 3743/5/2017 (presidente Aiello e relatore Toriello) ha riformato una sentenza con la quale la Ctp aveva, da un lato, accolto il ricorso sulla base di una sentenza già esibita in sede di adesione e, dall’altro, compensato le spese processuali.

Il contribuente era stato raggiunto da un avviso in seguito a una denuncia per mancata registrazione di una locazione. L’Agenzia aveva intimato il pagamento dell’Irpef sul reddito non dichiarato, maggiorato dei relativi interessi e sanzioni.

Il contribuente aveva, così, presentato istanza di accertamento con adesione e, durante il contraddittorio, aveva esibito una sentenza civile con la quale si era stabilito come quel contratto non avesse avuto natura di locazione, bensì di semplice comodato.

L’ufficio, tuttavia, non aveva ritenuto decisiva la sentenza e al contribuente non era rimasto che proporre ricorso, contestando il presupposto della denuncia sulla base della stessa sentenza civile.

Il collegio di primo grado aveva accolto l’impugnazione, valutando decisiva la sentenza che aveva escluso la natura di locazione, il che comportava il venir meno dell’accertamento. Quanto alle spese, i giudici avevano disposto la compensazione integrale, in considerazione della peculiarità del caso concreto.

Quest’ultima decisione della Ctp diventava, poi, oggetto di appello da parte del contribuente, il quale chiedeva che l’ufficio fosse condannato alle spese, ritenendo violato il principio della soccombenza.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, rivendicava sia la discrezionalità della scelta del giudice di primo grado, sia l’adeguata - pur se concisa - motivazione della compensazione.

La Ctr, in accoglimento dell’appello del contribuente, evidenzia che, qualora il contribuente abbia dimostrato di aver tentato di evitare il contenzioso, poi rivelatosi inutile e dispendioso, è giusto porre a carico dell’ente impositore le relative spese processuali.

I giudici, in particolare, hanno messo l’accento sul fatto che la peculiarità della vicenda, con cui era stata motivata la compensazione, non giustificava il fatto che l’ufficio avesse immotivatamente rigettato l’adesione. Infatti, l’Agenzia non aveva spiegato le ragioni per le quali quella stessa sentenza, poi rivelatasi decisiva, non fosse apparsa – fin da subito - sufficiente ad annullare l’accertamento.

Per questa ragione, la Ctr esclude che vi fossero ragioni valide per derogare al principio della soccombenza, escludendo tuttavia l’ipotesi della responsabilità aggravata prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile, pure invocata dall’appellante.

In generale, la compensabilità delle spese costituisce una questione di sicuro interesse. Come precisato dalle Sezioni unite della Cassazione, infatti, l’articolo 92 del Codice di procedura civile è una norma “elastica”, con la quale viene rimesso al giudice di merito il compito di precisarne i criteri applicativi (sentenza 2572/2012).

Ctr Puglia 3743/5/2017

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