Controlli e liti

Atto impugnato, la sospensione non incide sul sequestro

di Antonio Iorio

In presenza di una sentenza tributaria di merito, anche non definitiva, viene meno l’esistenza del profitto del reato e quindi il sequestro; al contrario permane il vincolo nel caso di sola pronuncia di sospensione dell’atto impugnato. Così la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 19994 depositata ieri.

Nell’ambito di un procedimento per dichiarazione infedele, veniva disposto dal Gip il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su alcuni beni del contribuente, misura cautelare confermata dal riesame. Nel ricorso l’indagata evidenziava che l’accertamento era stato sospeso dalla Commissione tributaria, in base all’articolo 47 del Dlgs 546/92 . E di conseguenza risultava inesistente il profitto del reato, e quindi il sequestro non aveva più ragione di essere mantenuto.

La Cassazione ha respinto il ricorso, rilevando che i requisiti per la sospensione nel processo tributario sono il danno grave e irreparabile e la probabile fondatezza del ricorso. La sospensione ha efficacia limitata, fino alla decisione nel merito e pertanto non incide sulla sussistenza dei requisiti per disporre il sequestro. Nella specie, la Ctp si era limitata a sospendere l’esecutività dell’atto senza fornire una motivazione precisa. Secondo la Suprema corte solo lo sgravio da parte dell’Agenzia o l’annullamento della pretesa fiscale decisa dai giudici tributari, anche in via non definitiva, possono far venire meno il profitto del reato e quindi incidere sul sequestro.

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