Controlli e liti

Atto di liquidazione senza sentenza allegata

Per l'ordinanza 9344 basta l’indicazione di data e numero della pronuncia

di Antonio Iorio

All'avviso di liquidazione del registro non si allega la sentenza civile soggetta a registrazione essendo sufficiente la sola indicazione della data e del numero della pronuncia. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con l’ordinanza 9344/2021 depositata il 7 aprile che prende posizione su un tema oggetto di orientamenti contrastanti in seno alla Corte.

Con numerose sentenze anche del 2020 (28095, 28800, 28804) i giudici di legittimità hanno esattamente espresso il principio opposto: l’avviso di liquidazione che indica soltanto la data e il numero della sentenza oggetto di registrazione senza allegarla è illegittimo per difetto di motivazione. Ciò in quanto al contribuente va garantito il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive non potendolo costringere a un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione.

Ora invece la Cassazione ritiene, aderendo a un contrario orientamento, che per la motivazione dell’avviso di liquidazione sia sufficiente l’indicazione degli estremi dell’atto da registrare in quanto gli interessati (parti in causa della sentenza) già conoscono il provvedimento. Solo se l’avviso difettasse di tali estremi allora risulterebbe indispensabile l’allegazione.

Secondo i giudici non si può presumere che il contribuente ignori la sentenza civile resa in giudizio di cui egli è stato parte ponendo a carico del fisco l’onere di curarne l’allegazione con l’avviso di liquidazione.

I due orientamenti ancorché contrastanti sono ben motivati ma, di fronte alla medesima questione, lo stesso giudice ad alcuni cittadini ha annullato gli atti impositivi e ad altri invece li ha confermati: in entrambi i casi senza possibilità di appellarsi.

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