Controlli e liti

Atto notificato dal messo al convivente: serve la raccomandata informativa

La Ctr Campania richiama la Cassazione 2868/2017: è adempimento essenziale

di Davide Settembre

La notifica di un atto tributario a mezzo di messo comunale, mediante consegna a persona convivente, è legittima se viene depositata anche la raccomandata informativa. È, in sintesi, il principio affermato dalla Ctr Campania con la sentenza 1890/6/2020 (presidente Iazzetti, relatore Itri).

Il caso

Nel caso esaminato, il contribuente aveva impugnato la sentenza con la quale i giudici di primo grado avevano respinto i ricorsi contro due intimazioni di pagamento, riferite a cartelle esattoriali relative a crediti Iva. In particolare, il contribuente con l’appello aveva eccepito la irregolare notifica della cartella, ritenendo che il concessionario non avesse provveduto al deposito della successiva raccomandata informativa. A detta del contribuente, tale adempimento sarebbe stato necessario dal momento che l’atto non era stato consegnato direttamente al destinatario ma a un presunto convivente.

I giudici campani hanno accolto l’appello del contribuente.

La decisione

Il collegio, in premessa, ha ricordato che la questione relativa alla necessità dell’invio della raccomandata informativa - nel caso in cui la notifica venga effettuata dai messi autorizzati nelle mani di una persona di famiglia - è stata risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2868 del 3 febbraio 2017. Come, infatti, affermato dai giudici di legittimità, l’articolo 60 del Dpr 600/1973, per quanto concerne le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, ma ha previsto specifiche regole nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio.

In particolare, nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario, il messo deve consegnare copia dell’atto da notificare in busta sigillata e darne atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. In tale ipotesi, il consegnatario deve firmare una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notifica dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata.

Peraltro, i giudici campani hanno precisato che, in caso di notifica a mezzo di messo autorizzato, in base all’articolo 60 del Dpr 600/1973, anche laddove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata è comunque un adempimento essenziale della notifica.

Inoltre, nella sentenza è stato ricordato che le attestazioni del pubblico ufficiale, che fanno fede fino a querela di falso, possono riguardare la consegna all’ufficio postale dell’avviso informativo da spedire per raccomandata, ma non anche l’effettivo inoltro da parte dell’ufficio, circostanza che richiederebbe quantomeno la produzione in giudizio della ricevuta di spedizione della raccomandata, che nel caso in esame non era però avvenuta.

L’orientamento opposto

Occorre, comunque, evidenziare che la Cassazione ha recentemente affermato che, nel caso di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione a mezzo del servizio postale (quindi senza l’intermediazione di un agente notificatore), non sarebbe invece necessaria la raccomandata informativa (si veda l’ordinanza della sezione IV-5 civile n. 12470/2020).

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