Atto presupposto ritirato, alt alla riscossione
Per la Cgt di Reggio Emilia 238/1/2022 non è possibile che rimanga in vita un atto conseguente a un atto presupposto annullato
L’atto presupposto è il fondamento esclusivo dell’atto conseguente, quindi l'esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché possa esistere il secondo. Non è possibile che rimanga in vita un atto conseguente a un atto presupposto annullato. A dirlo è la Cgt di Reggio Emilia 238/1/2022 (presidente e relatore Montanari).
L’agenzia delle Dogane notificava a una società una cartella di pagamento a seguito della mancata impugnazione di atto di irrogazione sanzioni. La società non avendo cognizione dell’atto chiedeva informazioni alle Dogane.
L’ente informava il contribuente che l’atto riguardava le sanzioni relative al recupero formulato con un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. La società impugnava la cartella deducendone la nullità in quanto, seppur relativa ad un atto non impugnato, le sanzioni erano relative a un avviso di accertamento annullato dalla Ctp.
L’agenzia delle Dogane resisteva affermando:
1) la propria carenza di legittimazione poiché la cartella era stata emessa dall’agenzia delle Entrate Riscossione;
2) l’inammissibilità del ricorso poiché l’atto di irrogazione sanzioni era divenuto definitivo.
La Cgt in via preliminare osserva che il contribuente può agire sia nei confronti dell’Ente impositore, sia del concessionario. In entrambi i casi, la legittimazione spetta all’ente impositore, il quale, in presenza di contestazioni di merito, deve di chiamare in giudizio l’ente, ex art.39 Dlgs n.112/99 (Cassazione, Sezioni Unite n. 16412/07).
In relazione al merito del ricorso, la Cgt richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla nozione di atto presupposto (n. 1561/00): la nozione di atto presupposto è fondata, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente. Ne consegue che l’atto successivo è condizionato dall’atto presupposto nella statuizione e nelle conseguenze così tanto, da non potersene in alcun modo discostare. Aggiunge la Cgt che l’atto presupposto è il fondamento esclusivo di quello successivo, nel senso che l’esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa esistere. Quindi, non è possibile che rimanga in vita un atto dipendente da un atto presupposto, eliminato dal giudice o dall’ufficio in autotutela.
Il giudice rammenta, poi, che la Cassazione ha affermato (n. 24732/2020) che l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’imposta annullata, si estende, in virtù del proprio effetto espansivo interno, anche nei confronti delle relative sanzioni.
Pertanto, non può che essere dichiarata la nullità della cartella in quanto essa è conseguenza dell’atto di irrogazione sanzioni, a sua volta nullo, essendo diretta conseguenza dell’avviso di accertamento, già annullato dal giudice.