Imposte

Attualizzazione del debito non penalizzata

La precisazione delle Entrate: il provento finanziario è esente da imposte come la sopravvenienza

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Ha natura di sopravvenienza attiva e, come tale beneficia della detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir se conseguita in relazione a un piano attestato di risanamento, la riduzione dei debiti calcolata come differenza tra l’ultimo valore contabile del debito e il valore attuale dello stesso in base al tasso di mercato.

Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con le risposte a interpello 302 e 303 relative al trattamento fiscale della componente reddituale che (sia in base all’Ifrs 9 sia in base all’Oic 19) emerge in caso di rinegoziazione del debito iniziale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato con variazione sostanziale dei relativi termini. In tale ipotesi, infatti, da un lato vanno eliminate le passività finanziarie originarie e dall’altro vanno iscritte le nuove passività finanziarie al fair value, con rilevazione della differenza positiva tra la due voci, comunemente denominata day one profit. Ad esempio, se un debito di 100 viene ridotto a 60 per stralcio, con un valore attuale di 48, essendone previsto il pagamento dilazionato in più anni, è sopravvenienza detassata non soltanto 40 manche il day one profit di 12.

Tale componente reddituale, cioè il day one profit, sebbene imputato tra i proventi finanziari, mantiene natura di sopravvenienza attiva da esdebitamento, in quanto rappresenta l’insussistenza di una passività iscritta in bilancio in precedenti esercizi e, in virtù del principio di derivazione rafforzata, concorre a formare il reddito imponibile come sopravvenienza attiva ovvero, se discendente dall’omologazione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti o ancora da un piano attestato di risanamento, soggiace al regime di detassazione previsto dal comma 4-ter.

L’Agenzia non si è invece espressa sul trattamento da riservare agli interessi passivi che nell’anno della riduzione dei debiti e in quelli successivi vengono imputati a conto economico, rettificando indirettamente il day one profit, a incremento degli interessi da corrispondere al creditore, per l’intera durata del debito, in applicazione del criterio del costo ammortizzato. Ciò probabilmente perché l’istante non ha posto uno specifico quesito anche relativamente al trattamento di questo componente, pur avendone rappresentata la deducibilità ai sensi dell’articolo 96 del Tuir nella descrizione del caso di specie, così come affermato da una certa corrente di pensiero che ne valorizza la qualificazione come interessi passivi (che sarebbe prevalente in virtù del principio di derivazione rafforzata).

Tuttavia, nelle risposte in commento l’agenzia delle Entrate ha altresì rilevato che la sopravvenienza passiva (one day loss), maturata in capo alla società istante per effetto della speculare rinegoziazione di crediti della stessa verso un’altra società, va imputata a riduzione della sopravvenienza attiva (diventando dunque indeducibile), in considerazione della stretta correlazione esistente tra le due componenti reddituali di segno opposto. Per il medesimo principio di correlazione si dovrebbero dunque ritenere del pari fiscalmente irrilevanti gli interessi passivi che, successivamente all’iscrizione del nuovo debito, vengono imputati al conto economico per riallinearne il valore contabile a quello di rimborso; ciò perché originati dal medesimo provento finanziario che vanno indirettamente ad annullare, il quale non concorre a formare il reddito tassabile in base al comma 4-ter dell’articolo 88 del Tuir, il che appare corretto.

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