Come fare perAdempimenti

Auto aziendali, le nuove regole di tassazione

di Cristian Valsiglio

  • Quando Dal 1° luglio 2020

  • Cosa scade Sono cambiate le regole di quantificazione del benefit per le auto concesse ad uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020

  • Per chi Lavoratori dipendenti e percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (es. co.co.co., membri di Cda) che utilizzano un’auto aziendale ad uso promiscuo

  • Come adempiere Verificare i valori convenzionali presenti nelle tabelle Aci per tipologia di veicolo

1Applicazione

A decorrere dal 1° luglio 2020, per effetto della modifica dell’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir apportata dall’art. 1, co. 632 della L 160/2019, sono modificate le regole della quantificazione del fringe benefit collegato all’utilizzo di auto aziendali ad uso promiscuo.
Tale modifiche hanno effetti sulla determinazione fiscale e contributiva del valore dell’auto concessa ai dipendenti ad uso promiscuo.

Per le auto concesse ad uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 saranno valide le regole vigenti al 31 dicembre 2019.

2Definizione del fringe benefit

L’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir prevede che:

per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e contributiva) il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali (tabelle Aci);

la percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021;

per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

3Sintesi riepilogativa

In sintesi, il valore convenzionale annuo imponibile è calcolato moltiplicando il costo chilometrico definito dall’Aci per il numero dei chilometri di seguito riportati:

3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/km;

4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km;

6.000 Km, per il 2020 (15.000 km per 40%) e 7.500 Km, dal 2021 (15.000 km per 50%) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km;

7.500 Km, per il 2020 (15.000 km per 50%) e 9.000 Km, dal 2021 (15.000 km per 60%) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

4Decorrenza della norma

Al fine di determinare la corretta decorrenza della norma sopra riportata occorre tenere presente:

la data dell’immatricolazione dell’auto;

la data del contratto;

l’emissione di CO2 per g/Km.

5Determinazione imponibile

Fringe benefit = Valore convenzionale/365gg x gg. di utilizzo – quanto addebitato al dipendente (importo fatturato compresa Iva) .

Se il valore complessivo dei fringe benefit imponibili (compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto) riconosciuti al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato, non eccede euro 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, Dpr 917/86) dalla base imponibile.
In caso di superamento della soglia di euro 258,23 tutti i benefit saranno tassati per il loro valore complessivo.

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