Imposte

Auto per attività di vigilanza, spese interamente deducibili

La risposta a interpello 553/2022 riconosce il beneficio senza limitazioni perché le vetture non sono utilizzabili per finalità private

di Stefano Sirocchi

Le autovetture attrezzate e utilizzate per l’attività di vigilanza possono rientrare nel ristrettissimo gruppo dei veicoli le cui spese sono interamente deducibili dal reddito di impresa in base dell’articolo 164, comma 1, lettera a), del Tuir. A chiarirlo è la risposta a interpello 553/2022 delle Entrate.

Secondo l’articolo 164 del Tuir, le autovetture, al pari degli autocaravan, ciclomotori e motocicli non sono soggette alle limitazioni sulla deducibilità contenute nel medesimo articolo (di regola il 20%, ma anche 70% e 80%) se adibite ad uso pubblico, quali i taxi, o destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Ad eccezione dei veicoli ad uso pubblico, possono fruire della deducibilità integrale solo i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, secondo il concetto di «strumentalità esclusiva» formulato dalle Entrate. È il caso delle autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio o di scuola guida.

Tale condizione è stringente e non può rientrarvi neppure una società priva di locali destinati alla vendita con vetture utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni di vendita da dipendenti con qualifica di viaggiatore (risoluzione 59/E del 2007).

Pertanto, anche in questi casi le auto sono soggette alla deducibilità limitata, nonostante le soluzioni alternative di spostamento siano economicamente più svantaggiose (in termini di tempi e costi) e talvolta difficilmente praticabili.

Più flessibile invece è la lettura di Assonime secondo cui dovrebbero essere interamente deducibili anche le autovetture la cui strumentalità è solo indiretta, ma pur sempre necessaria al fine di produrre ricavi, come nel caso delle vetture usate dagli assistenti alla manutenzione dei computer (circolare 60/97).

Preme sottolineare che la risposta positiva all’interpello è arrivata solo dopo che è stata integrata la documentazione e dimostrata l’essenzialità delle auto per lo svolgimento dell’attività svolta, in ossequio a un decreto del ministero dell’Interno che stabilisce i requisiti minimi di qualità degli istituti. Anche l’impossibilità di utilizzo privato dei mezzi è stata documentata fotograficamente, atteso che le particolari dotazioni dei veicoli, obbligatorie per legge (non rimuovibili né mascherabili), ne rendono impensabile l’uso privato.

Si aggiunga che tale tipo di vetture è soggetto a particolari controlli da parte delle Forze dell’Ordine e che, nel caso analizzato, è possibile verificare l’uso esclusivamente lavorativo in quanto alla fine di ogni turno il driver compila una scheda indicando il chilometraggio dell’auto a inizio e fine servizio.

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