Auto aziendali, detrazione Iva piena solo con il corrispettivo per l’uso promiscuo
Negli interpelli 631 e 630 l’Agenzia chiarisce come trattare l’Iva sull’auto aziendale e perché applicare l’aliquota del 10% alle prestazioni accessorie la fornitura di elettricità
L’assegnazione ai dipendenti delle auto aziendale in uso promiscuo non può beneficiare della piena detrazione Iva in assenza di un corrispettivo specifico addebitato all’assegnatario per l’utilizzo personale. Il servizio di monitoraggio e la cessione/noleggio del relativo dispositivo sono prestazioni accessorie all’attività di fornitura di energia elettrica ad uso domestico e, pertanto, sono soggette alla stessa aliquota Iva del 10 per cento.
Entrambi i principi sono stati espressi dall’amministrazione finanziaria rispettivamente con le risposte ad interpello 631 e 630.
In un caso l’Agenzia si trova ad esaminare la possibilità di estendere la detraibilità integrale dell’Iva relativa alle spese di acquisto delle vetture messe a disposizione dei dipendenti a titolo gratuito, previo assolvimento, mediante autofattura, da parte dell’azienda, dell’Iva calcolata sull’intero importo del fringe benefit.
Secondo la disciplina interna, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva:
- è integrale quando il veicolo rientra nell’oggetto dell’attività d’impresa propria del soggetto passivo;
- è limitato al 40% qualora vi sia un uso promiscuo dello stesso;
- ritorna ad essere pieno nelle ipotesi di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente con addebito al lavoratore dei costi relativi all'utilizzo privato del veicolo.
A disporre in tale senso era già la Risoluzione Dpf del 20 febbraio 2008, n. 6 richiamata nel documento di prassi in commento. I motivi della detrazione totale delle spese Iva relative alle autovetture assegnate ai dipendenti, in tale ultima ipotesi, sono collegati al fatto che l’utilizzo del veicolo possa considerarsi inerente in toto all’attività d’impresa, considerata la messa a disposizione dello stesso, per uso diverso da quello aziendale, una vera e propria prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo. Proprio alla luce di tale orientamento, l’amministrazione finanziaria con la risposta 631, giunge alla conclusione opposta, nel senso di non riconoscere la piena detraibilità dell’Iva nel caso di specie in quanto, mancando un corrispettivo specifico addebitato al personale per l’utilizzo delle suddette auto, viene meno l’operazione (i.e. prestazione di servizi) rilevante ai fini Iva che avrebbe giustificato la piena detraibilità. In altre parole, poiché l’utilizzo privato a titolo gratuito dell’automobile aziendale da parte del dipendente rileva quale autoconsumo, la detraibilità dell’imposta resta limitata al 40%. Riguardo all’altra pronuncia delle Entrate (risposta 630), il documento di prassi ha il merito di dare una chiara e concreta applicazione ai principi espressi negli anni dalla Corte di Giustizia in tema di accessorietà. Nello specifico, considerato il servizio di monitoraggio del consumo di energia elettrica attraverso un apposito portale web o tramite app e la cessione/noleggio dei relativi dispositivi quali operazioni in rapporto di stretta funzionalità con il contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto dall’utente, l’Amministrazione ritiene tali operazioni accessorie a quest’ultima (operazione principale). La conseguenza è l’uniformità di trattamento fiscale, ovvero quello proprio della fornitura di energia elettrica che beneficia dell’aliquota Iva ridotta del 10%. La conclusione non dovrebbe subire alterazioni nell’ipotesi, prospettata dall’istante, in cui il portale web e l’app sono sviluppate da un soggetto terzo con riaddebito del costo in capo alla società che fornisce energia, sebbene sul punto la risposta delle Entrate non sia esplicita.