Imposte

Auto aziendali, la stretta sul fringe benefit scatta a luglio ma può pesare fin da ora

Il regime scatta il 1° luglio ma potrebbe avere un impatto già dalle scelte compiute in questi giorni

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di Francesco Avella

La stretta sulla tassazione del reddito in natura dei dipendenti cui l’auto aziendale è concessa in uso promiscuo (anche nel tempo libero), introdotta dalla legge di Bilancio 2020, scatta per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020. Le nuove norme modulano il fringe benefit (valore dell’uso privato del veicolo) tassabile in capo al dipendente sulla base dei valori di emissione di CO2 del modello di vettura che gli è stato assegnato. Bisogna tenerne conto già nelle scelte che si prendono in questi giorni, visto che le auto ordinate d’ora in avanti potrebbero entrare in flotta proprio da luglio in poi?
Per la corretta gestione del parco auto delle imprese e delle buste paga dei dipendenti, è essenziale individuare con precisione da quale data decorra l’applicazione delle nuove previsioni. La lettera della norma fa propendere per una specifica tesi, ma è quanto mai opportuna una presa di posizione da parte dell’agenzia delle Entrate.

Le nuove regole

L’articolo 1, comma 632, della legge di Bilancio 2020, legge 160/2019, modifica la misura del fringe benefit tassabile in capo ai dipendenti per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo, incidendo direttamente sull’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir. Il fringe benefit, storicamente pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, viene modulato in funzione dei valori di emissione degli autoveicoli con una logica premiale per gli autoveicoli a minor impatto ambientale.

Nell’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir si dispone che le nuove misure si applicano per i veicoli «concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020» e nell’articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 160/2019 si dispone che resta ferma l’applicazione della disciplina previgente «per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Il punto da chiarire

Restano tuttavia incertezze sulla decorrenza delle nuove misure. In particolare, la locuzione «contratti stipulati» non chiarisce se si debba considerare:

il rapporto tra datore di lavoro e fornitore dell’autoveicolo (cioè, i contratti di acquisto, noleggio o leasing del veicolo);

il rapporto di lavoro (cioè, il contratto di lavoro stipulato tra datore di lavoro e dipendente);

il rapporto concernente la mera assegnazione in uso promiscuo del veicolo (cioè, l’atto di assegnazione del veicolo, che normalmente viene firmato quando il mezzo viene consegnato).

Inoltre, anche solo considerando il rapporto datore-fornitore, le possibili interpretazioni sono due. La legge potrebbe riferirsi:

all’eventuale (ma molto frequente) accordo con cui l’azienda sceglie un concessionario o una società di leasing o noleggio a lungo termine come fornitore;

all’ordine del singolo veicolo, anche se conferito al fornitore nell’ambito di un accordo quadro come quello appena descritto.
Nei lavori parlamentari che hanno portato all’introduzione delle nuove disposizioni non si riscontrano indicazioni utili a dirimere l’incertezza interpretativa.

L’ipotesi

Il dato letterale sembra tuttavia far propendere per una specifica tesi. Si ritiene, infatti, che la locuzione debba essere interpretata avendo riguardo per l’intera frase in cui è inserita, cioè «veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati»: in tal senso, i «contratti» richiamati paiono quelli attraverso cui i veicoli sono concessi in uso ai dipendenti, dovendosi intendere come gli atti mediante i quali i datori di lavoro e i dipendenti si accordano per l’assegnazione del veicolo in uso promiscuo.
Pertanto, per qualunque veicolo – indipendentemente da quando sia stata immatricolato, o acquisito dal datore di lavoro, e dall’anno cui risalga il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro – si presentano due situazioni:
se formalmente concesso in uso promiscuo ai dipendenti entro il 30 giugno 2020, dovrebbe continuare a generare un fringe benefit tassabile basato su una percentuale del 30%, secondo la normativa previgente;
se formalmente concesso in uso promiscuo ai dipendenti a partire dal 1° luglio 2020, dovrebbe generare un fringe benefit modulare in funzione dei valori di emissione dell’autovettura secondo la novellata disposizione.

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