Imposte

Auto non restituita? Non è cessione

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di Renato Portale

Non è una cessione soggetta a Iva la mancata restituzione di un automezzo concesso in leasing se il beneficiario non ha pagato i canoni. Inoltre, la società che ha concesso l'autovettura in leasing non deve autofatturarsi ed assolvere l'Iva sul valore normale dei beni che non è riuscita a recuperare. Con questa motivazione la Corte di giustizia Ue, decidendo la causa C-438/13 Sc Bcr Leasing Ifn Sa con la sentenza depositata il 17 luglio, ha pesantemente censurato la normativa Iva rumena, ritenuta incompatibile con i principi comunitari. La questione riguarda anche la normativa italiana in quanto una rigida applicazione delle presunzioni di acquisto e cessione, di cui al Dpr 441/1997, potrebbe portare a risultati analoghi a quelli risolti dai giudici comunitari. Questi i fatti. Una società di leasing aveva acquistato da diversi fornitori autovetture, per le quali aveva detratto integralmente l'Iva pagata a monte, e le aveva concesse in utilizzo a persone fisiche o giuridiche. A seguito di inadempimenti o ritardi nei pagamenti, la società di leasing ha risolto una parte dei contratti e avrebbe dovuto rientrare in possesso delle autovetture. In alcuni casi, però, l'utilizzatore si è rifiutato di restituire il veicolo e la società, nonostante l'avvio di un procedimento giudiziario, non è riuscita a rientrare in possesso del mezzo. Nel corso di una verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria rumena ha ritenuto che i veicoli non recuperati dovevano essere considerati come ceduti a titolo gratuito e, pertanto, la società di leasing era tenuta ad emettere una autofattura ed assoggettarla ad Iva. Infatti, secondo la normativa rumena vi è una presunzione di cessione per tutti i beni «per i quali è stata constatata la mancanza», ad eccezione di alcune limitate fattispecie tra le quali non rientra la mancata restituzione di un veicolo dato in leasing.
La società, ritenendo che la normativa nazionale non fosse conforme al dettato comunitario ha presentato ricorso ed il giudice nazionale ha sospeso il giudizio, chiedendo alla Corte di giustizia di verificare se «gli articoli 16 e 18 della direttiva Iva debbano essere interpretati nel senso che l'impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall'utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell'utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l'assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, possa essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso». La Corte ha preliminarmente ricordato che l'articolo 16 della direttiva Iva 2006/112 assimila determinate operazioni, senza corrispettivo, a cessioni di beni effettuate a titolo oneroso soggette ad Iva. Si tratta del caso in cui l'imprenditore preleva un bene destinandolo al proprio uso privato o all'uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'Iva. Secondo i giudici del Lussemburgo, l'impossibilità di ottenere il recupero dei beni oggetto di un contratto di leasing finanziario non è riconducibile ad alcuna di tali ipotesi. Infatti i beni in questione non possono essere considerati beni destinati all'uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, giacché detti beni non si trovano in loro possesso. Inoltre la circostanza che l'utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo non può configurare un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all'utilizzatore da parte del locatore.

La sentenza della Corte di giustizia Ue relativa alla causa C-438/13

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